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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20529/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale militare ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte militare di appello, ritenendo erronea l'applicazione della legge penale. Il motivo centrale è che l'errore attribuito all'imputato non sarebbe un errore di fatto (dispercezione della realtà) ma un errore interpretativo di norme extrapenali di diritto amministrativo relative alla "riunione" degli organi collegiali e ai permessi spettanti. Tale errore, secondo il ricorrente, sarebbe inescusabile e quindi non idoneo a escludere il dolo richiesto per la truffa militare; inoltre si contestava la mancata indagine, da parte del giudice di merito, sulla scusabilità dell'errore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale militare e ha confermato l'assoluzione dell'imputato. La Corte ha chiarito che l'errore su una legge diversa da quella penale (norma extrapenale) che abbia determinato un errore sul fatto costitutivo del reato esclude il dolo ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen.; quindi, quando l'errata interpretazione di norme amministrative si traduce in una falsata rappresentazione della realtà fenomenica conforme al modello legale del reato, ne consegue l'assenza dell'elemento soggettivo doloso. La scusabilità dell'errore rileva solo ai fini della colpevolezza (responsabilità colposa) e non qualora si discuta dell'esclusione del dolo per effetto dell'errore su legge extrapenale. Di conseguenza l'operato di Del Vecchio è stato valutato in buona fede e privo di intento truffaldino, giustificando l'assoluzione perche "il fatto non costituisce reato".

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)

    il diritto del dipendente di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi elettivi e politici solo per la durata effettiva di esse, oltre al tempo necessario per raggiungere la sede istituzionale e per rientrare al posto di lavoro; i commi successivi prevedono ulteriori permessi per l'espletamento del mandato, entro limiti mensili retribuiti e non retribuiti

    La Corte di merito ha usato questa norma per delimitare cosa spettasse all'imputato quale permesso retribuito e ha ritenuto che le attività preparatorie non rientrassero necessariamente nella stessa misura, ma la controversia centrale non era sulla portata dell'art. 79 bensì sulla corretta identificazione giuridica di "riunione"

  • art. 47 cod. pen.

    "L'errore che cade sugli elementi concreti del fatto... esclude la punibilità"; "l'errore sulla legge extrapenale che cagiona un errore sul fatto che costituisce il reato... esclude la punibilità"

    La Corte di cassazione ha applicato i commi primo e terzo: l'errore su norma extrapenale che si traduce in un errore di fatto esclude il dolo; la scusabilità dell'errore rileva solo per la colpevolezza colposa

  • art. 5 cod. pen. e pronuncia Corte Cost. n. 364/1988

    Rilevato nella giurisprudenza come riferimento per l'ignoranza inevitabile della norma penale; la Corte distingue l'errore sulla norma penale (precetto) dall'errore su norme extrapenali

Massime di principio

  • Se l'agente sbaglia l'applicazione o l'interpretazione di una norma extrapenale (es. regole amministrative) e tale errore determina una falsata percezione dei fatti rilevanti per il reato, tale errore può escludere il dolo ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen.; in tal caso l'imputato può essere assolto per mancanza dell'elemento soggettivo doloso.
  • La scusabilità (inescusabilità) dell'errore è rilevante solo se si procede per responsabilità colposa: quando il fatto è punibile anche a titolo di colpa, l'errore di diritto extrapenale che sia dovuto a negligenza può conservare la responsabilità colposa; invece per l'esclusione del dolo l'errore extrapenale non richiede che sia scusabile.
  • L'errore sulla legge penale (sul precetto incriminatore) è diverso: in linea di principio non esclude la punibilità salvo il caso di ignoranza inevitabile (art. 5 cod. pen. e giurisprudenza/Corte Costituzionale). Occorre quindi distinguere sempre se l'errore investe la norma penale o norme extrapenali.
  • In casi simili il giudice deve accertare se l'errore fosse riguardo a un "dato fenomenico" (dispercezione della realtà) o piuttosto un errore di diritto extrapenale che abbia determinato la rappresentazione erronea dei fatti; la qualificazione orienterà la valutazione sulla sussistenza o meno del dolo.
  • Per chi si trovi in posizione analoga è consigliabile documentare e, se possibile, ottenere pareri formali o atti amministrativi che chiariscano l'ambito dei permessi o delle interpretazioni amministrative; l'azione basata su un'interpretazione ragionevole di norme extrapenali e supportata da elementi probatori può integrare una buona fede rilevante in sede penale.

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