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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21407/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La titolare di un esercizio commerciale, che disponeva di una sola utenza telefonica contrattualmente attiva, lamentava che fossero state attivate senza suo consenso ulteriori numerazioni telefoniche. Dopo aver contestato l’abusiva attivazione e aver rivolto un reclamo al gestore, quest’ultimo sospendeva senza preavviso la linea effettivamente in uso, causando la temporanea interruzione del servizio telefonico necessario anche per l’attività commerciale. In primo grado era stato riconosciuto solo un modesto indennizzo calcolato secondo le condizioni generali di abbonamento, con rigetto della domanda risarcitoria ulteriore. In appello veniva confermata la decisione, ritenendo la disciplina AGCOM invocata non immediatamente applicabile, in quanto necessitante di un provvedimento attuativo non prodotto in giudizio, e ritenendo non provati sia il reclamo formale sia il danno da mancato guadagno. Con il ricorso per cassazione la parte attrice deduceva: violazione dell’art. 113 c.p.c. per avere il tribunale qualificato le delibere AGCOM come meri atti amministrativi, negandone la natura regolamentare; violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la segnalazione del disservizio e il reclamo fossero circostanze non contestate; ulteriore omesso esame sul mancato utilizzo della linea per ricariche e giocate; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento del danno da mancato guadagno sulla base della documentazione contabile prodotta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione a tali censure e rinviando al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il motivo sulla natura della disciplina AGCOM degli indennizzi, osservando che il giudice di merito non poteva trattare la delibera richiamata come un semplice atto amministrativo senza verificare se fosse stata attuata da un regolamento a efficacia generale; ha inoltre affermato che, ove si tratti di fonte regolamentare, il giudice deve comunque ricercarla e applicarla. Ha accolto anche il motivo sulla mancata risposta al reclamo, rilevando che la non contestazione del fatto da parte del gestore esonerava la parte attrice dalla prova specifica del reclamo stesso. Ha invece dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve applicare il diritto; non può eludere la disciplina regolamentare pertinente qualificando automaticamente come meri atti amministrativi le delibere delle autorità indipendenti senza verificarne la natura.

  • art. 115 c.p.c.

    I fatti non contestati devono considerarsi pacifici e sottratti a ulteriore prova; il giudice non può reputarli non provati se la controparte non li ha specificamente contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere invocato per chiedere una rivalutazione del merito probatorio, che resta preclusa in cassazione.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per qualificare l’indennizzo pro die come clausola penale; la Cassazione non affronta in modo diretto la correttezza di tale impostazione, concentrandosi su altre rationes.

  • art. 1, comma 6, lett. c), L. 249/1997

    Attribuisce all’AGCOM il potere di emanare regolamenti per l’applicazione delle norme legislative in materia di accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione.

Massime di principio

  • Le delibere delle autorità indipendenti non vanno qualificate in modo apodittico come meri atti amministrativi: occorre verificare se, per contenuto e funzione, abbiano natura di fonte regolamentare subprimaria e, se sì, devono essere applicate dal giudice.
  • Quando una disciplina regolamentare è richiamata dalle parti e ha efficacia generale, il giudice non può ignorarla per il solo fatto che non sia stata tempestivamente prodotta in atti, dovendo comunque attivarsi per reperirla e applicarla come diritto oggettivo.
  • Il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo per mancata risposta al reclamo deve essere provato dall’attore, ma la prova può essere desunta anche dalla non contestazione della controparte; in tal caso il fatto deve considerarsi pacifico e non può essere negato per difetto di prova testimoniale.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della credibilità dei testi, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi ancora rilevanti.
  • La sospensione del servizio telefonico e la mancata risposta al reclamo possono generare indennizzi predeterminati da fonti regolamentari di settore, applicabili ai rapporti tra utenti e operatori se già vigenti al momento del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto correnteCanone
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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