Cassazione Civile, Ordinanza n. 08469/2026 del 04/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La società utente aveva convenuto in giudizio due società fornitrici di energia elettrica per ottenere la restituzione delle somme pagate in bolletta a titolo di addizionale provinciale sulle accise, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima l'addizionale per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e disapplicando la norma interna. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, accogliendo il gravame delle fornitrìci sul presupposto che la direttiva unionale non potesse operare in una controversia tra privati perché avrebbe efficacia solo orizzontale. Con il ricorso per cassazione l'utente ha denunciato violazione del diritto dell'Unione e omessa disapplicazione della norma interna, sostenendo che, ai fini dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., non era decisiva la questione dell'efficacia diretta della direttiva, poiché bastava la valutazione incidentale dell'illegittimità della pretesa impositiva a monte, nel rapporto verticale tra fornitore ed Erario, da cui derivava l'assenza di causa solvendi nel rapporto tra fornitore e consumatore finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per la decisione sul merito e sulle spese. La Corte ha ritenuto fondato il motivo alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito dal d.lgs. n. 26 del 2007, che ha reso ab origine indebita la pretesa dei fornitori di energia di addebitare l'addizionale agli utenti. Ne consegue che il consumatore finale, che abbia pagato tale importo a titolo di rivalsa, è legittimato a ripeterlo direttamente dal fornitore ex art. 2033 c.c., restando impregiudicato l'eventuale regresso del fornitore verso lo Stato. La causa è stata quindi rimessa al giudice di rinvio per l'esame del merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
è il parametro processuale con cui viene dedotta la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
azione di ripetizione dell'indebito
consente al consumatore finale di ripetere dal fornitore le somme pagate senza causa, quando la pretesa di rivalsa risulti priva di giustificazione legale.
art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511
come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
la sopravvenuta illegittimità costituzionale di tale disciplina ha caducato ex tunc la causa giustificatrice dell'addebito dell'addizionale provinciale sulle accise.
L. 27 gennaio 1989, n. 20
convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20
legge di conversione del d.l. n. 511 del 1988, richiamata quale fonte della disciplina poi dichiarata illegittima.
direttiva 2008/118/CE
direttiva dell'Unione europea 2008/118/CE
richiamata come parametro di contrasto della disciplina interna, ma la decisione finale si fonda sulla sopravvenuta incostituzionalità della norma nazionale.
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
In ossequio ... è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione
consente di richiamare per relationem la motivazione di precedenti conformi.
art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511
dichiarata illegittimità costituzionale
la declaratoria costituzionale ha determinato la caducazione retroattiva della base normativa dell'addebito dell'addizionale.
Corte cost., sent. n. 43 del 2025
Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise, con effetti ex tunc nel rapporto tra fornitore e utente.
Massime di principio
- Quando una norma che giustificava l'addebito di una somma viene successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, la sua caducazione opera retroattivamente tra le parti del rapporto, rendendo indebiti i pagamenti eseguiti sulla sua base, salvo i rapporti esauriti.
- L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. può essere proposta direttamente contro il soggetto che ha percepito il pagamento in rivalsa, anche se la giustificazione originaria del prelievo riguardava un rapporto verticale a monte con l'Erario.
- Nel giudizio tra utente finale e fornitore, l'eventuale pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria verso il fornitore rileva solo come presupposto della catena causale, ma non esclude la legittimazione passiva del fornitore all'azione di ripetizione.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale può fondare l'accoglimento della domanda restitutoria senza necessità di ulteriori accertamenti sulla validità del rapporto economico di rivalsa, quando la causa della prestazione viene meno ab origine.
- In presenza di precedente giurisprudenza conforme, il giudice di legittimità può richiamarne integralmente la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per definire la controversia.
- rami:[
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