Cassazione Penale, Sentenza n. 5259/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento della "affiliazione" rituale e della concreta partecipazione all'associazione mafiosa, sostenendo che non vi sia prova di un contributo effettivo e che le emergenze indiziarie riguardino un arco temporale molto limitato (meno di un mese), con contestuale travisamento delle conversazioni intercettate e delle risultanze; (2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari (attualità del pericolo di recidiva), rilevando il cambiamento di vita del ricorrente e la ripresa di attività lavorativa, con la conseguente inesistenza delle condizioni per la carcerazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" e l'inserimento stabile e operativo del ricorrente nella famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, sulla base di attività tecniche, captazioni e riscontri. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza sulle modalità di valutazione degli indizi in sede di misure cautelari, affermando che il sindacato di legittimità è limitato e non ammette una rivalutazione di merito dei fatti, salvo illogicità manifesta. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di associazione mafiosa e ha condiviso l'argomentazione del riesame che ha collegato il pericolo di reiterazione all'avallo del capo della famiglia (Ercolano Mario). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso. La Corte ritiene che, ai fini cautelari, non sia necessario dimostrare reati fine: è sufficiente la prova di un rapporto stabile e funzionale con l'organizzazione, anche se il pactum sceleris è agli inizi.
Disposizione sulle misure cautelari personali. La Corte ricorda i criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e limita il sindacato di legittimità alla verifica della congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice del riesame.
Richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari; la Corte non ha ritenuto fondata la censura e ha valutato la motivazione del riesame sull'attualità del pericolo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una doppia presunzione relativa per gli indagati di associazione mafiosa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria. La Corte rileva che tale presunzione rende più agevole il mantenimento della custodia quando sussistono indizi gravi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti formali successivi alla decisione indicati dalla Corte (esecuzione della misura, comunicazioni). La sentenza dispone l'adozione di tali adempimenti.
Sentenza Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Giurisprudenza della Corte che delimita la nozione di partecipazione mafiosa: serve un "rapporto di stabile ed organica compenetrazione" con l'organizzazione, con ruolo dinamico e funzionale. La Corte di legittimità ritiene che il riesame abbia correttamente applicato questi principi.
Precedenti giurisprudenziali richiamati (es. Sez. U. n. 11 del 21/04/1995, Audino, ecc.)
Richiamo ai principi sul significato di "gravi indizi di colpevolezza" e sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari: il controllo è finalizzato a verificare la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito, non a rinnovare la valutazione probatoria.
Massime di principio
- In caso di contestazione di associazione mafiosa (art. 416-bis), la valutazione cautelare può fondarsi su un insieme di elementi indiziari (captazioni, dichiarazioni, riscontri) che dimostrino un rapporto stabile e funzionale con il sodalizio, anche se l'attività accertata è temporaneamente limitata.
- Il sindacato della Corte di legittimità sulle ordinanze del riesame è delimitato: si verifica la congruenza e la logicità della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti o una diversa comparazione delle prove, salvo illogicità manifesta.
- Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della carcerazione (art. 275, comma 3 c.p.p.), il che rende più difficoltoso ottenere la revoca della misura se sussistono gravi indizi.
- Le doglianze difensive che invocano travisamenti basati su conversazioni o elementi non richiamati in provvedimento sono spesso inammissibili se non viene dimostrata l'irrimediabile contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
- Per impugnare con successo misure cautelari in casi simili è necessario dimostrare, con argomentazione precisa, che la motivazione del giudice del riesame manca di adeguata base logico-argomentativa o contiene errori essenziali che incidono sulla decisione (non basta chiedere una diversa valutazione delle stesse prove).
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