Cassazione Civile, Ordinanza n. 12743/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Le società contribuivano in giudizio contro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, nei quali venivano contestate operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, e sia l’Agenzia delle Entrate sia le contribuenti avevano proposto appello, entrambi respinti dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018 per entrambe le annualità, con prova del pagamento della prima rata per il 2007 e documentazione di versamenti anche per il 2006; nessuna parte ha poi chiesto la trattazione nei termini previsti. La Corte ha ritenuto che ciò integrasse un sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere sull’intera controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, valorizzando il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata per entrambe le annualità fiscali. Ha inoltre disposto nulla per le spese, osservando che l’estinzione era conseguenza della rinuncia collegata alla disciplina condonistica. La Corte ha escluso anche l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione non dipendeva dal ricorso originario ma da fatti sopravvenuti.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dalla prova dei versamenti richiesti, è stata ritenuta idonea a determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l’estinzione dipende da cause sopravvenute connesse alla definizione agevolata.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata della pretesa tributaria, quando documentata in giudizio con gli adempimenti richiesti dalla legge e riferita a tutte le annualità controverse, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso per cassazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per ragioni sopravvenute collegate a una disciplina condonistica, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- L’ulteriore importo previsto per il contributo unificato non è dovuto quando la cessazione del processo dipende da fatti sopravvenuti estranei all’iniziativa processuale iniziale e non da una decisione sul merito o da una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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