Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12743/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Le società contribuivano in giudizio contro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, nei quali venivano contestate operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, e sia l’Agenzia delle Entrate sia le contribuenti avevano proposto appello, entrambi respinti dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018 per entrambe le annualità, con prova del pagamento della prima rata per il 2007 e documentazione di versamenti anche per il 2006; nessuna parte ha poi chiesto la trattazione nei termini previsti. La Corte ha ritenuto che ciò integrasse un sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere sull’intera controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, valorizzando il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata per entrambe le annualità fiscali. Ha inoltre disposto nulla per le spese, osservando che l’estinzione era conseguenza della rinuncia collegata alla disciplina condonistica. La Corte ha escluso anche l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione non dipendeva dal ricorso originario ma da fatti sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 3, d.l. n. 119/2018

    La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dalla prova dei versamenti richiesti, è stata ritenuta idonea a determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l’estinzione dipende da cause sopravvenute connesse alla definizione agevolata.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della pretesa tributaria, quando documentata in giudizio con gli adempimenti richiesti dalla legge e riferita a tutte le annualità controverse, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso per cassazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per ragioni sopravvenute collegate a una disciplina condonistica, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • L’ulteriore importo previsto per il contributo unificato non è dovuto quando la cessazione del processo dipende da fatti sopravvenuti estranei all’iniziativa processuale iniziale e non da una decisione sul merito o da una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.