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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33304/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale proposta tramite procedura DOCFA per un'unità immobiliare di categoria D/8 inserita in un centro commerciale, aumentandola da 338,00 euro a 761,72 euro. In appello la commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi della contribuente, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva ritenuto non praticabile una stima parametrata a un fabbricato di civile abitazione e aveva indicato congrua una rendita di 313,24 euro, richiamando anche una relazione di chiarimenti che avrebbe risposto ai rilievi dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e, in sostanza, l'apparenza o insufficienza della motivazione: la sentenza di appello non avrebbe spiegato perché fossero state respinte le critiche all'elaborato peritale; il CTU avrebbe commesso errori macroscopici nella determinazione del valore, utilizzando in modo incongruo la tabella B2 del prontuario catastale e mescolando unità di misura non omogenee; l'Ufficio avrebbe invece correttamente determinato il valore in 253 €/mc sulla base della tabella C1. Si è costituita in giudizio un terzo soggetto che si è qualificato come attuale proprietaria dell'immobile, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto non invalida la notifica solo per il fatto che fosse stata indirizzata a una società diversa da quella originariamente parte del giudizio, poiché, sulla base del contenuto del ricorso e della sentenza impugnata, la destinataria era comunque identificabile con certezza. Ha invece riconosciuto la nullità della notifica eseguita presso un domicilio diverso da quello eletto dal difensore, ma ha escluso la sanatoria per effetto della costituzione del soggetto intervenuto, dichiarandone l'inammissibilità per mancata prova della qualità di successore o avente causa della parte originaria. Nel merito, la Corte ha riqualificato la censura come dedotta violazione dell'obbligo motivazionale della sentenza tributaria e ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia il vizio di omesso esame di fatto decisivo: la CTR aveva infatti dato conto dell'esistenza dei rilievi dell'Ufficio, aveva richiamato la relazione di chiarimento del CTU e aveva espressamente aderito alle sue conclusioni. Le doglianze dell'Agenzia miravano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e della stima catastale, operazione preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'inammissibilità della costituzione dell'interveniente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per censurare la mancata condivisione delle difese di parte o per sollecitare una rivalutazione del merito; occorre l'omissione di un preciso fatto storico decisivo oggetto di discussione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Può venire in rilievo quando la sentenza presenti un vero deficit motivazionale rilevante in termini di violazione del minimo costituzionale, non un mero difetto di sufficienza o di persuasività.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico decisorio.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo da esporre gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; il richiamo alla consulenza tecnica può soddisfare tale onere se la CTU è specificamente esaminata e condivisa.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è requisito essenziale della sentenza; la sua violazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente o meramente assertiva.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il giudice non deve confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo quanto al deposito delle memorie nella fase camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, né di ottenere una nuova valutazione del merito probatorio.
  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non permetta di comprendere le ragioni della decisione; non è apparente se il giudice esplicita, anche per relationem, di aderire alle conclusioni del CTU dopo aver dato atto dei rilievi delle parti.
  • Quando il consulente tecnico abbia esaminato le obiezioni delle parti e il giudice ne condivida le conclusioni, l'obbligo motivazionale può ritenersi assolto con il richiamo alla consulenza, senza necessità di confutare uno per uno i singoli argomenti difensivi.
  • La critica alla sentenza che si risolva nella contestazione dell'attendibilità della consulenza tecnica o della stima eseguita integra, se del caso, una censura di merito e non un vizio di legittimità.
  • La notifica del ricorso per cassazione indirizzata a un soggetto chiaramente identificabile come destinatario reale, pur in presenza di errori formali nell'indicazione della parte o del domicilio, non è inesistente ma al più nulla; tuttavia la sanatoria richiede una costituzione valida del destinatario legittimato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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