Cassazione Penale, Sentenza n. 49538/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato la divergenza tra dispositivo e motivazione e l'ha qualificata come mero errore materiale risolvibile. Richiamando la giurisprudenza consolidata e l'art. 619 c.p.p., ha rettificato il dispositivo sostituendo la pena detentiva di 6 mesi con la pena di 8 mesi di reclusione; per il resto la sentenza impugnata è stata confermata (condanna per due reati di truffa).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava una discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza del Tribunale di Nuoro: nel dispositivo era indicata una pena di 6 mesi di reclusione e €51,00 di multa per il capo a), mentre la motivazione prevedeva espressamente l'aumento a 8 mesi in ragione della continuazione con il capo b). Il Procuratore generale chiedeva la rettifica del trattamento sanzionatorio per uniformarlo alla motivazione.
Norme richiamate
art. 619 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Consente la correzione di errori materiali o di mero fatto nella sentenza. La Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio per adeguare il dispositivo alla motivazione quando la divergenza è dovuta a errore materiale.
art. 640 cod. pen. (norma sulla truffa)
Dalla motivazione emerge che la pena base per il reato di truffa è stata considerata di mesi sei di reclusione; la Corte ha rilevato che, trovandosi più reati in continuazione, a questa pena base doveva essere applicato l'aumento previsto per la continuazione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.2, n. 35424 del 13/07/2022; Sez.6, n. 19851 del 13/04/2016)
Principio consolidato secondo cui la discrepanza tra dispositivo e motivazione, se riconducibile a errore materiale, non implica nullità ma può essere sanata attribuendo prevalenza all'elemento decisionale e correggendo il mero errore materiale ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
Massime di principio
- La discrepanza fra dispositivo e motivazione non comporta automaticamente la nullità della sentenza se è riconducibile a mero errore materiale: può essere corretta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
- Se la motivazione indica l'applicazione di un aumento di pena (es. per continuazione) ma il dispositivo non lo riporta per errore, la Corte può rettificare il dispositivo per conformarlo alla motivazione senza rinvio.
- La prevalenza attribuita dalla giurisprudenza alla correttezza dell'elemento decisionale implica che gli errori meramente formali o materiali nel dispositivo siano rimediabili purché la motivazione giustifichi chiaramente la diversa statuizione.
- Anche quando il giudice concede attenuanti generiche prevalenti, deve comunque applicare gli aumenti obbligatori (es. per continuazione) se emergono dalla motivazione: la misura della pena deve risultare coerente con tutti i calcoli motivazionali.
- Per evitare ricorsi e rettifiche, il dispositivo della sentenza deve riportare con precisione il calcolo delle pene indicato in motivazione; la difesa e la pubblica accusa dovrebbero verificare questa corrispondenza prima della notificazione della sentenza.
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