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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la riliquidazione del trattamento di fine rapporto. Il lavoratore sosteneva di essere rimasto alle dipendenze del Ministero dal maggio 1994 al dicembre 2010, senza soluzione di continuità, e che le somme già liquidate fossero state calcolate erroneamente sulla base di un presunto trasferimento all'Ente Tabacchi Italiano nel periodo intermedio. Il Fondo previdenziale proponeva opposizione al decreto, ma il Tribunale e poi la Corte d'appello rigettavano l'opposizione ritenendo che il rapporto con l'ente di origine fosse rimasto unitario, trattandosi di distacco e non di trasferimento. In cassazione il Fondo deduceva violazione di norme di legge e vizi processuali, sostenendo che il lavoratore fosse stato effettivamente trasferito all'ETI, cancellato dai ruoli del Ministero nel 2002, con stipula di un rapporto privatistico e percezione del relativo TFR, e che comunque la domanda non avrebbe potuto comportare una riliquidazione dell'intero TFR ma, al più, una quota limitata al solo periodo trascorso presso ETI.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di reale specificità impugnatoria, perché si limitava a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di appello e senza spiegare perché i documenti valorizzati dal giudice territoriale fossero inidonei a sorreggere la conclusione del distacco e della permanenza dell'unità del rapporto. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole al lavoratore, con condanna del Fondo alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 283/1998

    La disciplina richiamata viene ricondotta alla vicenda del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, iscritto nei ruoli provvisori del MEF e temporaneamente distaccato presso ETI, con successivo trasferimento in base ai fabbisogni previsti.

  • art. 6 d.P.R. 1034/1984

    Norma richiamata nel motivo di ricorso quale parametro della dedotta violazione di legge, ma senza una specifica elaborazione interpretativa nel provvedimento.

  • d.P.R. 211/1981

    Norma richiamata nel motivo di ricorso quale parametro della dedotta violazione di legge, ma senza una specifica elaborazione interpretativa nel provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa allocazione dell'onere della prova, ma la Corte rileva l'assenza di una concreta critica alla motivazione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale della censura in cassazione dedotta dal ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale vizio processuale dedotto dal Fondo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale vizio processuale dedotto dal Fondo.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso per cassazione deve contenere una specifica critica delle ragioni della sentenza impugnata e non una mera contrapposizione di una soluzione diversa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel passaggio procedurale relativo alla comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o reiterare difese già svolte nei gradi di merito.
  • La censura è inammissibile quando contesta l'apprezzamento dei documenti compiuto dal giudice di merito senza indicare perché tali elementi sarebbero giuridicamente o logicamente inidonei a sorreggere la decisione.
  • Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore è rimasto nel medesimo rapporto e che il distacco non determina novazione soggettiva, la riliquidazione del trattamento di fine rapporto può essere operata sulla base dell'intera anzianità maturata nel rapporto originario.
  • Il distacco del lavoratore non comporta l'insorgenza di un nuovo rapporto con il soggetto beneficiario della prestazione, ma solo una modificazione delle modalità di esecuzione del rapporto originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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