Cassazione Civile, Ordinanza n. 15713/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi concluso nel 2016 per prestazioni di frantumazione di materiale di scavo. La società appaltatrice, poi ammessa a concordato preventivo in continuità, aveva chiesto e ottenuto ex art. 169-bis l. fall. la sospensione e quindi lo scioglimento del contratto, senza che la controparte proponesse reclamo. Successivamente, la stessa appaltatrice aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di euro 251.665,01 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per prestazioni già eseguite, davanti al Tribunale di Bolzano, ritenuto competente ex art. 20 c.p.c. quale foro del pagamento presso il creditore. La committente aveva proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale, sostenendo l'applicabilità della clausola contrattuale di foro esclusivo che devolveva tutte le controversie al Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Bolzano aveva accolto l'eccezione, ritenendo che lo scioglimento ex art. 169-bis incidisse solo sui rapporti pendenti e non sulla clausola di competenza territoriale, e aveva quindi dichiarato la propria incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo. Con il ricorso per regolamento di competenza, la società appaltatrice ha denunciato la violazione dell'art. 169-bis l. fall., sostenendo che lo scioglimento del contratto comporta lo scioglimento di tutte le clausole contrattuali, salvo la sola clausola compromissoria espressamente salvata dalla norma; ha inoltre dedotto che la norma non consente un'estensione analogica alla clausola di foro esclusivo e che, essendo il credito azionato relativo a prestazioni già eseguite, il contratto sciolto non avrebbe più potuto vincolare anche sulla competenza territoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la competenza per territorio del Tribunale di Bologna. Ha ritenuto che lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall. estingue soltanto gli effetti futuri del rapporto e libera le parti dalle prestazioni non ancora eseguite, ma non incide sui diritti già maturati in relazione alle prestazioni già eseguite. Poiché il credito azionato traeva titolo dal contratto di appalto e riguardava il corrispettivo di prestazioni già rese, il contratto continuava a produrre effetti tra le parti per tale limitato profilo, inclusa la clausola derogatoria della competenza territoriale. La Corte ha distinto il caso delle controversie inerenti allo scioglimento del contratto, per le quali sopravvive solo la clausola compromissoria espressamente salvata dalla legge, dal caso in esame, in cui si agisce per il pagamento di prestazioni eseguite sulla base del contratto. Ha inoltre richiamato l'interpretazione già espressa in giurisprudenza sulla nozione di contratti pendenti e ha confermato la lettura della clausola contrattuale come foro esclusivo di Bologna. Ha infine disposto la riassunzione davanti al giudice competente entro tre mesi e la statuizione sulle spese da parte di quel giudice, oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
scioglimento dei contratti pendenti; sopravvive la clausola compromissoria
lo scioglimento autorizzato in concordato preventivo estingue solo gli effetti futuri del contratto e libera dalle obbligazioni non ancora eseguite; il contratto rimane rilevante per i diritti già sorti e per le prestazioni già eseguite, mentre la norma espressamente salva soltanto la clausola compromissoria.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del tribunale del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria presso il creditore.
art. 25 del contratto di appalto
tutte le controversie ... saranno devolute ... competenza esclusiva del Foro di Bologna
clausola di foro esclusivo valida ed efficace anche dopo lo scioglimento del contratto, quando la lite attenga a diritti nascenti da prestazioni già eseguite.
è stato fissato il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Lo scioglimento del contratto autorizzato nell'ambito del concordato preventivo incide solo sui rapporti ancora ineseguiti e sui futuri effetti del vincolo, ma non travolge i diritti già maturati per prestazioni già eseguite.
- Quando il credito azionato trae titolo dal contratto sciolto e riguarda prestazioni già eseguite, restano efficaci anche le clausole contrattuali accessorie, compresa quella di deroga della competenza territoriale.
- La clausola compromissoria è espressamente salvata dall'art. 169-bis l. fall.; tale previsione non autorizza, per analogia, a ritenere caducata la clausola di foro esclusivo in controversie che non attengano allo scioglimento del contratto.
- La qualificazione della controversia va compiuta distinguendo tra domande relative allo scioglimento del contratto e domande di adempimento o pagamento per prestazioni già rese: solo nel primo caso opera la disciplina speciale di salvaguardia della clausola arbitrale.
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