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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12732/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Il ricorso articolava sei motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori per l'occultamento delle scritture contabili; (2) contraddittorietà della valutazione probatoria rispetto a un documento del commercialista del 2006 che attesterebbe richiesta delle scritture; (3) omesso riferimento al verbale dell'Agenzia delle Entrate del 13/06/2011 che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe che il commercialista era ancora detentore delle scritture a quella data; (4) contestazione dell'obbligo di consegna della documentazione bancaria e contabile 2012, essendo l'attività cessata nel 2011 e i documenti detenuti da terzi; (5) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta anziché semplice per carenza di dolo e per l'esistenza di fermi amministrativi sui beni distratti; (6) violazione degli artt. 133 c.p. e 216, comma 4, L.F. in ordine alla determinazione in dieci anni delle pene accessorie senza motivazione, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 216 nella parte relativa alla durata fissa di dieci anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi ritenendoli manifestamente infondati: ha confermato la valutazione del dolo specifico da parte della Corte territoriale, ritenendo congrua la motivazione che ha collegato l'occultamento delle scritture alla volontà di impedire la ricostruzione patrimoniale e alla distrazione di beni verso società riconducibili alla ricorrente e ai suoi congiunti; ha escluso rilievo probatorio ai documenti prodotti dalla difesa che si riferivano ad anni diversi (2006, 2008, 2009) rispetto alle scritture mancanti del 2012; ha affermato l'obbligo dell'amministratore di conservare o richiedere le scritture fino alla cancellazione dal registro delle imprese anche se l'attività è cessata di fatto. Tuttavia il sesto motivo è stato ritenuto fondato: la determinazione automatica in dieci anni delle pene accessorie è incompatibile con la pronuncia di incostituzionalità (Sent. Corte Cost. n.222/2018) e pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la loro rideterminazione. Il resto della condanna (reati e responsabilità) rimane definitivo; l'annullamento con rinvio è limitato alle pene accessorie e non consente di far valere una prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi ai termini e ambiti consentiti; la Corte osserva i limiti procedurali nel riesame dei motivi di cassazione

  • art. 216 I.fall.

    «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»

    la Corte richiama la pronuncia di incostituzionalità parziale (Corte Cost. n.222/2018) della parte che imponeva automaticamente la durata fissa di dieci anni, ritenendo necessario rideterminare le pene accessorie conformemente ai principi costituzionali

  • art. 216, comma 4, I.fall.

    richiamato in rapporto alla determinazione delle pene accessorie; la Corte verifica la compatibilità con la declaratoria di incostituzionalità

  • art. 133 cod. pen.

    citato in relazione al regime delle sanzioni e alla loro determinazione; la Corte ne valuta l'applicazione insieme alle disposizioni fallimentari per decidere sulla legittimità della durata delle pene accessorie

Massime di principio

  • Per integrare la bancarotta fraudolenta documentale è richiesto il dolo specifico di voler arrecare pregiudizio ai creditori; tale dolo può essere desunto dalla condotta complessiva e dalle circostanze (es. occultamento delle scritture collegato a trasferimenti di beni a soggetti collegati).
  • L'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili sussiste fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese: la cessazione di fatto dell'attività non solleva gli amministratori dall'onere di procurare o conservare la documentazione utile ai creditori e agli organi fallimentari.
  • Documenti o dichiarazioni che riguardano anni diversi da quelli oggetto della contestazione (es. atti del 2006/2008/2009 rispetto a fatti del 2012) hanno limitata capacità di contrastare la ricostruzione probatoria sulla mancata tenuta delle scritture relative a periodi successivi.
  • La presenza di fermi amministrativi su alcuni beni non esclude automaticamente la responsabilità per distrazione di assets se gli stessi non fanno più parte del patrimonio aziendale al momento del fallimento.
  • Se una norma prevede una sanzione accessoria con durata 'fissa' risultata poi incostituzionale, il giudice di merito deve rideterminare la durata conformemente ai principi costituzionali; l'annullamento limitato alle sole pene accessorie non intacca la definitività dell'accertamento di responsabilità penale.
  • L'annullamento con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena rende definitivo l'accertamento del reato: non è possibile dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale.

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