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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25505/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata dalla Regione per la violazione della disciplina sul prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, già accertata da un verbale provinciale. I destinatari dell'ingiunzione proposero opposizione ex art. 22 L. 689/1981, sostenendo in primo grado che il pagamento di euro 2.000 avesse estinto la violazione; il Tribunale accolse l'opposizione. La Regione appellò e la Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo che il pagamento eseguito non fosse sufficiente a estinguere l'illecito e confermando l'ingiunzione. In cassazione i soccombenti proposero un unico motivo, ma nelle more depositarono memoria con documentazione attestante la revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Regione. La Corte di cassazione ha quindi verificato la sopravvenuta revoca del provvedimento sanzionatorio, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha preso atto della revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Regione Emilia-Romagna, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione, e ha ritenuto cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l'inammissibilità è dipesa da una sopravvenienza successiva alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato viene revocato in autotutela nel corso del giudizio di cassazione, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere, se sopravviene in sede di legittimità, comporta la caducazione delle decisioni dei gradi precedenti non passate in giudicato, poiché viene meno la ragione stessa del contendere.
  • La produzione documentale in cassazione può essere ammessa se riguarda un fatto sopravvenuto rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso, come la revoca dell'atto impugnato.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una causa sopravvenuta successiva alla proposizione dell'impugnazione, e non da un vizio originario o dal rigetto nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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