Cassazione Civile, Ordinanza n. 25505/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata dalla Regione per la violazione della disciplina sul prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, già accertata da un verbale provinciale. I destinatari dell'ingiunzione proposero opposizione ex art. 22 L. 689/1981, sostenendo in primo grado che il pagamento di euro 2.000 avesse estinto la violazione; il Tribunale accolse l'opposizione. La Regione appellò e la Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo che il pagamento eseguito non fosse sufficiente a estinguere l'illecito e confermando l'ingiunzione. In cassazione i soccombenti proposero un unico motivo, ma nelle more depositarono memoria con documentazione attestante la revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Regione. La Corte di cassazione ha quindi verificato la sopravvenuta revoca del provvedimento sanzionatorio, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha preso atto della revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Regione Emilia-Romagna, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione, e ha ritenuto cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché l'inammissibilità è dipesa da una sopravvenienza successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
indicato come rimedio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa
art. 5, comma 2, d.l. n. 49/2003 conv. in L. n. 119/2003
richiamato come norma violata in materia di prelievo supplementare nel settore latte
art. 5, comma 5, d.l. n. 49/2003 conv. in L. n. 119/2003
considerato dalla Corte d'appello quale disposizione che fissa solo limiti minimo e massimo della sanzione e non un effetto estintivo automatico per il pagamento parziale
richiamato per il deposito della memoria e della documentazione sopravvenuta in cassazione
richiamato per l'ammissibilità della produzione documentale in cassazione quando attinente all'ammissibilità dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una sopravvenienza e non da rigetto o inammissibilità originaria
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato viene revocato in autotutela nel corso del giudizio di cassazione, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere, se sopravviene in sede di legittimità, comporta la caducazione delle decisioni dei gradi precedenti non passate in giudicato, poiché viene meno la ragione stessa del contendere.
- La produzione documentale in cassazione può essere ammessa se riguarda un fatto sopravvenuto rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso, come la revoca dell'atto impugnato.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una causa sopravvenuta successiva alla proposizione dell'impugnazione, e non da un vizio originario o dal rigetto nel merito.
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