Cassazione Penale, Sentenza n. 13016/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino (22/05/2023) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato in primo grado ma aveva confermato le statuizioni civili. Il motivo di ricorso deduce vizi di motivazione e di interpretazione della legge penale sostenendo che la novella normativa (art. 342 d.lgs. n. 14/2015, Codice della crisi) avrebbe parzialmente abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 236-bis legge fall., restringendo la rilevanza penale alla sola "veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati" e dunque escludendo la punibilità di omissioni riguardanti valutazioni di fattibilità; di conseguenza il fatto contestato (omissione di informazioni su un apporto finanziario dichiarato di Euro 200.000, mai avvenuto) non sarebbe più reato e andrebbero revocate anche le statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 342 del d.lgs. n. 14/2015 non abbia operato una parziale abrogazione della precedente fattispecie di cui all'art. 236-bis legge fall.; ha interpretato le espressioni "informazioni" e "dati" in senso da includere anche la base informativa, i metodi e i criteri valutativi impiegati per la valutazione della fattibilità economica del piano (escludendo invece la sanzionabilità del mero giudizio prognostico futuro). Pertanto la condotta contestata poteva ancora rientrare nell'ambito penalmente rilevante e, in ogni caso, l'omessa indicazione dell'apporto di Euro 200.000 costituiva un dato aziendale rilevante. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 236-bis legge fallimentare
«il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti»
La Corte interpreta il termine "informazioni" in senso ampio, comprendendo non solo meri dati ma anche la base informativa e i criteri/metodi utilizzati per la valutazione della fattibilità economica; la falsità/omissione è quindi sanzionabile quando riguarda la correttezza e la completezza dell'informazione e dei metodi impiegati, non il puro giudizio prognostico.
art. 342 d.lgs. n. 14/2015 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)
«il professionista che nelle relazioni o attestazioni ... espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati»
La Corte ritiene che l'aggiunta dell'inciso "in ordine alla veridicità dei dati..." non abbia l'effetto di escludere la rilevanza penale delle omissioni o falsità relative alla base informativa e ai criteri metodologici della valutazione di fattibilità; la novella riproduce in sostanza la disciplina previgente e conferma la continuità delle fattispecie criminose.
art. 161, comma 3, legge fallimentare
citata nel contesto delle relazioni/attestazioni richiamate dalla norma
Norma richiamata come uno degli atti/relazioni per i quali il professionista redige attestazioni: le regole di responsabilità penale si applicano alle attestazioni previste da questa disposizione nei termini interpretati dalla Corte (correttezza/compiutezza della base informativa e dei metodi).
art. 2, comma 1, lett. a, legge delega (riforma codice della crisi)
richiamata nella motivazione relativa alla continuità delle fattispecie criminose
La legge delega esprime la volontà del legislatore di mantenere la continuità delle fattispecie penali esistenti: le norme delegate vanno interpretate compatibilmente con tale principio, favorendo un'interpretazione che non determini abrogazioni sostanziali.
norma richiamata per la statuizione sulle spese per il rigetto del ricorso
Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La novella normativa (art. 342 d.lgs. n. 14/2015) va interpretata in continuità con la previgente disciplina: non determina automaticamente la depenalizzazione delle omissioni relative alla base informativa e ai criteri/metodi della valutazione della fattibilità del piano.
- La responsabilità penale del professionista attestatore può ricadere sulle omissioni o falsità che riguardano la correttezza e la completezza della base informativa e dei metodi/criteri adottati per la valutazione della fattibilità, ma non sul mero giudizio prognostico futuro (prognosi in sé).
- Quando la condotta riguarda l'omissione o la falsità di un dato aziendale significativo (es. un presunto apporto finanziario rilevante), tale omissione può restare penalmente rilevante anche dopo la riforma, poiché si tratta di "dati" rilevanti per il piano.
- Nelle impugnazioni basate su modifiche legislative bisogna verificare la ratio e la legge delega: se la delega e la relazione illustrativa indicano continuità normativa, il giudice tenderà a una interpretazione che conserva la portata penale precedente.
- In procedimenti successivi a sentenze di merito estinte per prescrizione, la Corte di legittimità valuta solo questioni di diritto (interpretazione normativa e applicabilità): la declaratoria di estinzione per prescrizione resa in grado d'appello non viene automaticamente modificata se il ricorso per cassazione è rigettato.
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