Cassazione Civile, Ordinanza n. 31623/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
Una società di factoring otteneva un decreto ingiuntivo per crediti derivanti da fatture emesse in relazione a contratti di appalto di servizi conclusi in epoca anteriore al 1 luglio 2006 e ceduti da una società fornitrice. La debitrice ceduta proponeva opposizione sostenendo che la cessione non fosse validamente opponibile, perché l’atto di cessione non avrebbe adeguatamente indicato il titolo e l’oggetto dei crediti, non sarebbero stati notificati i contratti di appalto cui si riferivano solo alcune fatture, mancava la prova degli stati di avanzamento lavori e l’adesione del debitore ceduto non sarebbe stata specifica né assistita da data certa. Il tribunale accoglieva l’opposizione, ma la corte d’appello riformava la decisione ritenendo applicabile la disciplina del R.D. n. 2440/1923 e osservando che l’atto notarile, con le fatture allegate, conteneva l’indicazione dei crediti e della loro fonte, e che vi era stata accettazione della cessione con data certa. In cassazione la società debitrice deduceva quattro motivi: violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 9 l. n. 2248/1865, all. E, per mancata notifica dei contratti e per assenza di stati di avanzamento; errata ritenuta adesione del debitore ceduto alla cessione; erronea prova della data certa dell’accettazione tramite timbro postale; omesso esame dell’eccezione di inesistenza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, qualificandoli in larga parte come censure di merito mascherate da violazione di legge, e inammissibile il quarto perché relativo a una questione non riproposta in appello. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto valida e opponibile la cessione dei crediti e aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 69 R.D. n. 2440/1923
Per le somme dovute dall’amministrazione, le cessioni devono essere notificate all’ente competente e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; la notifica è funzionale all’opponibilità e deve contenere gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile.
art. 70 R.D. n. 2440/1923
Gli atti di cessione devono indicare titolo e oggetto del credito; la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, l’indicazione dei crediti nell’atto notarile e nelle fatture allegate, dalle quali emergeva la fonte negoziale.
art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
Per i contratti in corso, la cessione del prezzo richiede l’adesione dell’amministrazione interessata; la Corte ha valorizzato l’accettazione espressa del debitore ceduto riferita alle fatture oggetto di cessione.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della fattispecie, essendo la controversia regolata dalla disciplina speciale delle cessioni verso la pubblica amministrazione.
Richiamato nel motivo relativo all’esistenza del credito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova/non riproposta in appello.
La data certa della scrittura privata può risultare da timbro postale idoneo quando il documento formi corpo unico con il foglio timbrato; la contestazione della data richiede prova contraria del momento diverso di formazione del documento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell’integrazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, l’indicazione del titolo e dell’oggetto del credito può ritenersi sufficientemente integrata anche per relationem mediante atti allegati alla cessione, purché l’atto notificato al debitore consenta di individuare con precisione i crediti ceduti e la loro fonte.
- La censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, contesti in realtà l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito sulla sufficienza degli elementi identificativi del credito è inammissibile in cassazione.
- La validità dell’adesione del debitore ceduto alla cessione va valutata in concreto sulla base del contenuto dell’atto di accettazione; non è necessario un formalismo ulteriore ove il giudice di merito abbia accertato un’assenso espresso riferito ai crediti specificamente indicati.
- La data certa di una scrittura privata può essere desunta dal timbro postale quando il documento e il foglio timbrato costituiscano un corpo unico; la contestazione di tale data richiede prova contraria specifica e non impone querela di falso.
- Non può essere dedotta in cassazione, come omesso esame, una questione non riproposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di appello, poiché su di essa si forma giudicato interno.
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