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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33336/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa per aver simulato un incidente stradale ottenendo un risarcimento di 100 euro. Denunciavano: (i) omissione nella valutazione della "condotta riparatoria" e prova dell'offerta risarcitoria (art. 162-ter c.p.), sostenendo l'esistenza di una raccomandata attestante l'offerta; (ii) mancata applicazione della causa di non punibilità per esiguo danno e buon comportamento (art. 131-bis c.p.); (iii) vizio nel calcolo della sospensione della prescrizione, contestando che i rinvii fossero in interesse esclusivo della difesa anziché finalizzati alla remissione della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (non sono stati allegati né indicati gli atti - la raccomandata - che si assumevano travisati). Le censure su art. 131-bis sono state ritenute richiesta di diversa valutazione delle prove e non hanno dimostrato errori logico-motivazionali decisivi; la Corte ha confermato che i precedenti e la professionalità dei ricorrenti ostavano al beneficio. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei rinvii come richieste nell'interesse dell'imputato (dinamiche finalizzate alla remissione della querela) e quindi idonee a sospendere i termini. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come fondamento per la rilevanza della condotta riparatoria; la Corte ha ritenuto che l'affermazione circa l'offerta risarcitoria non fosse provata nel ricorso e pertanto non valutabile in cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata per la causa di non punibilità per esiguo danno; la Corte territoriale, confermata in cassazione, ha escluso l'applicazione per la professionalità del comportamento e i precedenti dei ricorrenti, rendendo irrilevante lo stato di incensuratezza.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato relativamente alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; menzionato nelle fasi procedurali.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di ricorso per cassazione per error in procedendo; la Corte osserva i limiti dell'esame documentale senza che il ricorrente renda il ricorso autosufficiente.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per l'obbligo di indicare gli atti da inserire in separato fascicolo a cura della cancelleria; tuttavia la Corte conferma l'onere del ricorrente di indicare puntualmente gli atti da allegare e il principio di autosufficienza.

  • art. 360, n. 5 (richiamo giurisprudenza civile)

    Utilizzato in analogia per sostenere il principio di autosufficienza del ricorso e l'obbligo di trascrivere o allegare gli atti che si assumono travisati.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nella distinzione fra rinvio richiesto per necessari "termini a difesa" (non sospendenti) e rinvii richiesti dall'imputato per altre ragioni (sospendenti); la Corte precisa i confini del concetto di termine a difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si deduce il travisamento di atti o l'esistenza di documenti probatori (es. raccomandate), il ricorrente deve allegarli o indicarne con precisione la collocazione per consentire la loro acquisizione nel fascicolo; l'omissione rende il motivo inammissibile.
  • La condotta riparatoria (art. 162-ter c.p.) e l'offerta risarcitoria producono effetti solo se documentalmente provate e adeguatamente esposte nel ricorso.
  • La causa di non punibilità per esiguo danno (art. 131-bis c.p.) non si applica automaticamente per importi modesti: il giudice valuta complessivamente le modalità del fatto, i precedenti e la 'professionalità' dell'autore; tali elementi possono escludere il beneficio anche per danni esigui.
  • Le richieste di rinvio dell'udienza volte a verificare o ottenere la remissione della querela sono considerate richieste nell'interesse dell'imputato e producono effetto sospensivo sui termini di prescrizione (non sono automaticamente qualificabili come termini a difesa).
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche significative (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), rendendo importante il rigoroso rispetto dei requisiti formali e probatori in cassazione.

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