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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25718/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9 ottobre 2024, deducendo due censure: con il primo motivo ha contestato l'insussistenza del delitto di simulazione di reato; con il secondo ha lamentato l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la vicenda concreta riguardava una auto-accusa di omicidio rivolta dal ricorrente al personale di polizia intervenuto presso l'abitazione, auto-accusa poi reiterata, e che tale rappresentazione degli eventi era stata ritenuta volontaria e idonea a integrare la fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi di ricorso, osservando che la Corte di appello aveva già adeguatamente confutato le doglianze e aveva evidenziato come il ricorrente avesse volontariamente reiterato una falsa auto-accusa di omicidio al personale di polizia, così integrando il dolo generico richiesto dall'art. 369 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.

    La falsa auto-accusa di un delitto al personale di polizia, resa e reiterata volontariamente, integra il dolo generico richiesto dalla fattispecie di simulazione di reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Integra il delitto di simulazione di reato la condotta di chi, rivolgendosi all'autorità di polizia, rappresenti volontariamente fatti non veri in modo da far apparire l'esistenza di un reato, anche mediante una falsa auto-accusa reiterata.
  • Ai fini della configurabilità della simulazione di reato è sufficiente il dolo generico, desumibile dalla volontaria rappresentazione degli eventi falsi su cui si fonda la richiesta di intervento all'autorità.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già specificamente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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