Cassazione Penale, Sentenza n. 29936/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma, in appello, della condanna per il reato di calunnia (art. 368 c.p.). Tre censure: 1) contestazione della invalidità della revoca della costituzione di parte civile (si sosteneva che l'atto prodotto dall'avv. procuratore fosse valido nonostante non provenisse direttamente dalla parte civile), 2) impugnazione della valutazione sull'elemento soggettivo del reato (dolo), che in sostanza richiedeva una rivalutazione dei fatti, 3) carenza di motivazione della Corte d'appello circa il diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla revoca della costituzione di parte civile e alla rivalutazione del dolo (perché inammissibili o ricomprendenti valutazioni di merito). Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente al diniego del beneficio della non menzione e ha disposto l'applicazione del beneficio. Rimangono confermate la condanna per calunnia e la pena (un anno e quattro mesi, con sospensione condizionale già disposta), mentre è stato riconosciuto il beneficio della non menzione per la menzione della condanna.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la Corte di cassazione non ha riesaminato il giudizio sul dolo perché ciò comporterebbe una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità
art. 175 cod. pen. (non menzione)
Il beneficio può essere concesso dalla Corte di cassazione quando la Corte d'appello abbia omesso di motivare il diniego e quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, permettendo l'applicazione diretta del beneficio
La dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile deve provenire personalmente dalla parte civile o da un suo procuratore speciale; atti di terzi non sostituiscono la forma prevista
In combinato con l'art. 82, richiede la presenza di atto di procura speciale come alternativa alla dichiarazione personale per validare la revoca della costituzione di parte civile
art. 76 cod. proc. pen. (principio di immanenza)
La costituzione di parte civile in primo grado conserva i suoi effetti negli stati successivi del processo se non valida ed espressamente revocata secondo le forme previste
Riferito per spiegare che la mancata partecipazione della parte civile in appello non equivale a revoca e non estingue la sua costituzione
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di operare direttamente quando il vizio di motivazione riguarda il mancato esame di una specifica richiesta (qui, la non menzione), qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La revoca della costituzione di parte civile è valida solo se fatta dalla parte civile personalmente o tramite un procuratore speciale; una dichiarazione sottoscritta da un difensore senza procura speciale non basta
- La costituzione di parte civile operata in primo grado mantiene i suoi effetti nei gradi successivi (principio di immanenza) se non è validamente revocata secondo le forme di legge
- Questioni che richiedono rivalutazioni di fatto o del dolo non sono ammissibili in cassazione: tali doglianze vanno sollevate e trattate nei gradi di merito
- Se la Corte d'appello omette di motivare il diniego di benefici sanzionatori (es. non menzione), la Cassazione può annullare senza rinvio e, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, disporre direttamente il beneficio
- La concessione della sospensione condizionale della pena e la motivazione che la giustifica possono supportare, in sede di legittimità, la concessione della non menzione quando le ragioni sono già emerse e non richiedono nuovi accertamenti
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