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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26330/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con un ricorso affidato a cinque motivi. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controparte e dai rispettivi difensori, con contestuale accettazione della rinuncia e accordo sulle spese. Il giudizio è quindi proseguito solo per la verifica dell'effetto estintivo della rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, entrambe formalizzate in un unico atto scritto e sottoscritto dalle parti e dai difensori. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, disponendo nulla sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, e che trattandosi di disposizione eccezionale essa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, essendo previsto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 6888/2015

    Richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi tipici previsti dalla legge.

  • Cass. n. 23175/2015

    Richiamata per affermare che la disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione comporta, di regola, che le spese restino regolate secondo l'accordo intervenuto tra le parti o, in difetto, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce una misura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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