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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto da tentato omicidio in lesioni personali per cinque delle dieci persone indicate, rideterminando la pena da anni cinque di reclusione a anni due e mesi due, e dichiarando il difetto di procedibilità per le altre cinque persone. L'imputato deduce tre motivi: (1) erronea applicazione delle norme del codice penale in relazione alla conferma delle sanzioni accessorie ex artt. 29 e 32 nonostante la riduzione della pena principale; (2) vizio nella comparazione delle circostanze e violazione del divieto di reformatio in pejus, per aver la Corte di appello richiamato aggravanti (premeditazione e motivi futili) non contestate in imputazione; (3) errata applicazione del trattamento sanzionatorio per non aver considerato che alcune lesioni lievi erano di competenza del Giudice di pace e quindi soggette a pene pecuniarie, invocando il principio del concorso di pene eterogenee ex art. 52 D.Lgs. 28/08/2000 n. 274.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il primo motivo: ha ritenuto che, dopo la derubricazione del reato e la riduzione della pena a anni due e mesi due, non sussistesse più il presupposto per l'applicazione delle sanzioni accessorie (interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'esecuzione della pena) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni accessorie, eliminandole. Gli altri motivi sono stati rigettati: il secondo motivo è stato dichiarato infondato perché la Corte d'appello non ha violato il divieto di reformatio in pejus seguendo la giurisprudenza consolidata che ammette un nuovo bilanciamento delle circostanze purché la pena non superi quella inflitta in primo grado; il terzo motivo è stato rigettato sulla base dell'interpretazione per cui alcune delle sanzioni alternative previste per le lesioni lievi (permanenza in casa o lavoro di pubblica utilita) sono considerate alla stregua di sanzioni detentive ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 274/2000, rendendo omogenea l'applicazione della pena a fini di continuazione. La richiesta delle parti civili di ottenere la condanna alle spese di cassazione è stata respinta per mancato interesse delle stesse rispetto al profilo esclusivamente sanzionatorio impugnato.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.

    Richiamato in relazione alle sanzioni accessorie; la Corte ha ritenuto che, a seguito della riduzione della pena principale, non sussistono i presupposti per la loro applicazione.

  • art. 32 c.p.

    Collegato all'applicazione delle sanzioni accessorie; la Cassazione ha disposto la loro eliminazione perché la pena principale non raggiunge la soglia prevista.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto legittimo il bilanciamento operato in appello purché la pena non sia aumentata rispetto al primo grado.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da tale disciplina.

  • art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    Stabilisce la competenza del Giudice di pace per le lesioni semplici e le sanzioni alternative; la Corte ha ritenuto che alcune alternative possano essere equiparate a sanzioni detentive, consentendo l'aumento per continuazione.

  • art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    Prevede che la permanenza in casa e il lavoro di pubblica utilita siano considerati, a ogni effetto di legge, sanzioni detentive; tale qualificazione giustifica l'omogeneità delle pene ai fini del concorso e dell'aumento per continuazione.

Massime di principio

  • Se in appello la pena viene ridotta sotto la soglia che legittima l'applicazione di determinate sanzioni accessorie, tali sanzioni devono essere revocate e la cassazione può annullare senza rinvio solo la parte relativa alle sanzioni accessorie.
  • Il divieto di reformatio in pejus non impedisce al giudice d'appello, su impugnazione dell'imputato, di riequilibrare circostanze e anche di riconoscere aggravanti non contestate in primo grado, purché la pena inflitta non superi quella del primo grado.
  • Quando reati di competenza del Giudice di pace prevedono sanzioni alternative che la legge equipara a misure detentive, in presenza di concorso è possibile considerare tali sanzioni omogenee con quelle detentive del reato base e applicare aumenti per continuazione senza violare la legalita della pena.
  • Le parti civili hanno interesse ad impugnare in cassazione il trattamento sanzionatorio solo se la modifica incide effettivamente sulla loro posizione risarcitoria; altrimenti la richiesta di partecipare al ricorso per cassazione sul punto sanzionatorio può essere rigettata.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e fondate su violazioni di diritto o vizi di motivazione chiari: censure generiche o prive di nesso probatorio difficilmente vengono accolte.

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