Cassazione Civile, Ordinanza n. 31823/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto il 50% indiviso di un immobile, la banca procedente aveva chiesto lo scioglimento della comunione. L'esecutato, sostenendo di aver avuto solo conoscenza informale del provvedimento con cui era stata disposta la vendita, aveva chiesto la sospensione della vendita deducendo la nullità e illegittimità dell'ordinanza di vendita e del successivo avviso per difetto assoluto di notificazione, e in subordine la nullità della vendita perché antieconomica. Il tribunale aveva ritenuto la domanda inammissibile e, in sede di reclamo, aveva dichiarato il gravame improcedibile per mancata notificazione del reclamo a una delle controparti, senza richiesta di proroga del termine. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che, essendo stata provata la notificazione del reclamo ad alcune controparti, il giudice di merito avrebbe dovuto assegnare un termine per integrare il contraddittorio verso la parte non raggiunta dalla notifica, invece di dichiarare improcedibile il gravame.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente riguardassero, nella sostanza, atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita nell'ambito di una divisione endoesecutiva, quindi atti soggetti all'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. e non a un autonomo rimedio di nullità. Ha poi ribadito il principio secondo cui il provvedimento reso in sede di reclamo contro la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. è privo di definitività e decisorietà, essendo sempre proponibile il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva, sicché non è ammesso ricorso per cassazione avverso tale ordinanza o quella resa sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, senza statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati, e con ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
"a fronte della dimostrazione della notifica del reclamo ad alcune delle controparti"
non è la norma correttamente decisiva nel caso, perché il ricorrente impugnava un provvedimento non definitivo e non ricorreva un vizio che imponesse la cassazione; la censura non supera il difetto di ricorribilità del provvedimento
gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita nella divisione endoesecutiva devono essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi
la sospensione dell'attività esecutiva, e nel caso concreto delle operazioni di vendita, può rientrare tra i provvedimenti adottabili nel contesto dell'opposizione agli atti esecutivi
il provvedimento reso sulla sospensione dell'esecuzione è suscettibile di reclamo, ma resta un provvedimento non definitivo
il reclamo avverso il provvedimento sulla sospensione è regolato dal rito cautelare, ma l'ordinanza resa sul reclamo non è ricorribile per cassazione
il rinvio alle norme del processo esecutivo nel giudizio divisorio va inteso in senso sistematico, giustificando l'applicazione delle regole e dei rimedi dell'esecuzione
art. 111 Cost.
non consente il ricorso straordinario avverso provvedimenti privi di decisorietà e definitività
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, co. 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione endoesecutiva, gli atti del giudice istruttore relativi alla vendita dei beni sono assoggettati al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, non essendo esperibile un'autonoma azione di nullità contro gli atti o il decreto di trasferimento conclusivo.
- Il rinvio del procedimento divisorio alle norme del processo esecutivo va letto in modo sistematico: il regime dei rimedi deve essere coerente con la struttura e le finalità accelerate dell'esecuzione forzata.
- L'ordinanza che provvede sulla sospensione dell'esecuzione, nonché quella resa sul reclamo avverso tale provvedimento, non hanno carattere di definitività né di decisorietà, perché la questione può essere riproposta nel giudizio di opposizione; perciò non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
- La mancanza di notificazione del reclamo a una delle parti non trasforma di per sé il provvedimento in censurabile in cassazione quando il mezzo di impugnazione esperito è comunque rivolto contro un provvedimento non definitivo e non autonomamente ricorribile.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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