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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12962/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per i reati contestati e la continuazione tra i fatti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di due coimputati per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, truffa e furto aggravato in concorso, unificati dalla continuazione. Uno dei ricorrenti deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12 c.p.p. e 81 c.p. e al riconoscimento della continuazione; con il secondo motivo contestava la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo D ai sensi dell'art. 457 c.p. L'altro ricorrente, e in parte con motivi coincidenti il primo, contestava l'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4, c.p. e la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo sulla continuazione non deducibile per difetto di previa devoluzione in appello e il secondo motivo manifestamente infondato perché meramente reiterativo delle doglianze già disattese dal giudice di merito. I motivi comuni sull'aggravante e sull'attenuante sono stati giudicati manifestamente infondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata ha adeguatamente valorizzato le modalità scaltrite della condotta per la destrezza e ha escluso che il solo importo di 100 euro rendesse il danno lievissimo.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma richiamata quale titolo di reato per la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, confermata in appello e non oggetto di accoglimento in cassazione.

  • art. 640 c.p.

    Norma richiamata quale titolo di truffa confermata in appello.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel furto aggravato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale norma base del furto contestato in concorso.

  • art. 625, n. 4, c.p.

    Norma sull'aggravante della destrezza; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che l'ha riconosciuta in base a modalità scaltrite e a espedienti per distrarre la persona offesa.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Norma sull'attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ha ribadito che il danno deve essere lievissimo e ha escluso che il valore di 100 euro della banconota basti di per sé a integrare la tenue offensività.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo sulla continuazione, ma la censura è stata dichiarata non deducibile in cassazione perché non previamente proposta in appello.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione al vincolo della continuazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di devoluzione e di specifica contestazione nel ricorso.

  • art. 457 c.p.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa riqualificazione del fatto di cui al capo D; la censura è stata ritenuta non deducibile e manifestamente infondata.

  • art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione, escluso nel caso di specie perché le doglianze miravano solo a contestare la persuasività della motivazione di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che la censura non proposta come motivo di appello non è deducibile in sede di legittimità a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che non risultino previamente proposte in appello, quando la devoluzione è richiesta a pena di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare pedissequamente i motivi di appello già disattesi: il motivo deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile o manifestamente infondato.
  • L'aggravante della destrezza è configurabile quando la sottrazione sia realizzata mediante accorgimenti o espedienti scaltriti diretti a distrarre la vittima, e non nel mero approfittamento di una distrazione occasionale.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia davvero lievissimo; il solo dato economico contenuto non basta automaticamente a riconoscerla.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova né la maggiore o minore persuasività della motivazione, salvo il vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTruffaFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

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