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Sentenza

Sentenza n. 3714/2026 - Napoli, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione adottato dallo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Napoli

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rappresentando che, a seguito di una richiesta di riesame e della presentazione della documentazione necessaria, lo Sportello Unico per l'immigrazione aveva riaperto la pratica di emersione. L'Amministrazione ha confermato di avere avviato le attività propedeutiche alla celere definizione dell'istanza, riconoscendo il venir meno della posizione di contrasto tra le parti.

La decisione

Il TAR ha qualificato la richiesta di cessata materia del contendere, in base al suo contenuto sostanziale, come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso. La riapertura della pratica di emersione e il riesame dell'istanza non hanno comportato il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato né una nuova decisione definitiva favorevole, presupposti necessari per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La riapertura o il riesame di un procedimento amministrativo, in assenza di una decisione definitiva idonea a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, non determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve qualificare la richiesta secondo il suo contenuto sostanziale, anche se formalmente indicata come domanda di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato; il semplice venir meno della posizione di contrasto tra le parti o la riedizione dell'attività amministrativa comporta invece, ove ne ricorrano i presupposti, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta sia dalla dichiarazione della parte ricorrente sia dalla documentazione dell'amministrazione che dimostri l'evoluzione del procedimento e il venir meno dell'utilità concreta della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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