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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16434/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

Un socio di un'associazione impugnava la delibera con cui l'ente aveva disposto la sua esclusione, chiedendo anche il risarcimento del danno. La vicenda concreta riguardava l'ormeggio temporaneo di un'imbarcazione del socio presso il pontile dell'associazione: secondo i giudici di merito, la barca, di circa 12 metri, occupava due posti barca, creando disagio agli altri associati, e il socio non aveva provveduto a rimuoverla nonostante l'invito formale scritto ricevuto dall'associazione. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'espulsione sulla base della clausola statutaria che consentiva la perdita della qualità di socio per gravi fatti, inadempienze o comportamenti contrastanti con le finalità associative. Con il ricorso per cassazione il socio lamentava, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l'erroneità della sentenza d'appello: sosteneva che i suoi comportamenti non integrassero "fatti gravi" ai sensi dello statuto, che non vi fosse un obbligo assunto di rimuovere l'imbarcazione entro una certa data, che la controversia fosse una normale diatriba gestionale e che il giudice avrebbe dovuto considerare una soluzione tecnica alternativa individuata dal consulente tecnico d'ufficio, idonea a collocare la barca in terza fila. In sostanza, il ricorrente contestava la sussunzione della condotta nella clausola statutaria e la mancata valutazione di soluzioni diverse dall'esclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione dello statuto sociale, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, che però il ricorrente non aveva specificamente indicato. Inoltre, trattandosi di una "doppia conforme", il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era proponibile senza indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. La Corte ha anche rilevato che il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di buona fede nel mantenere l'imbarcazione sul pontile nonostante la temporaneità della concessione e il disagio arrecato agli altri soci. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso non può limitarsi a contestazioni di merito; il vizio di motivazione ex n. 5 è inammissibile in caso di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito, e la violazione di legge richiede la specifica deduzione dei criteri ermeneutici asseritamente violati.

  • art. 3.8 del regolamento associativo

    La clausola statutaria/associativa è stata letta nel senso che consente l'esclusione del socio per gravi fatti, inadempienze o comportamenti contrari alle finalità dell'associazione; la valutazione della riconducibilità della condotta a tali ipotesi è giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • L'interpretazione di uno statuto o di una clausola associativa, in quanto atto negoziale, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per specifica violazione delle regole legali di ermeneutica.
  • La censura di legittimità non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o della soluzione tecnica più opportuna, quando il giudice di merito abbia già esaminato la condotta contestata e l'abbia ritenuta conforme alla clausola applicata.
  • Nel caso di "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è proponibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostra che esse non coincidono.
  • Il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della ragione decisiva posta dal giudice di merito conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la permanenza del bene presso la struttura comune era stata autorizzata solo provvisoriamente e il destinatario dell'autorizzazione perseveri nel mantenerla nonostante il disagio arrecato agli altri aderenti, il giudice può valorizzare tale condotta ai fini dell'applicazione di clausole associative che sanzionano comportamenti antisociali o contrari alle finalità dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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