Sentenza n. 5356/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della nota n. M_D -OMISSIS--OMISSIS-del 10.11.2022 di PERSOMIL – II Reparto – 4 Divisione, afferente l'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per il 2022 dei Tenenti Colonnelli, notificata al ricorrente in data 22.11.2022 nella parte in cui il ricorrente sebbene risulti idoneo non risulta vincitore. nonché del Decreto Ministeriale di cui all'art.1070 co 2 del d.lgs. n. 66/2010 del Codice dell'ordinamento militare al momento non noto ma richiesto con apposita richiesta di istanza di accesso agli atti. - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente di cui, tra i noti il verbale n. 2 del 30.09.2022 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2022, con collocazione dell’ufficiale al secondo posto della graduatoria e mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la nota di PERSOMIL relativa all’esito della procedura di avanzamento a scelta degli ufficiali per l’anno 2022, deducendo violazione degli artt. 1032, 1057, 1058 e 1060 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 702-708 del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere sotto vari profili. In particolare, ha sostenuto che il punteggio attribuitogli fosse inadeguato rispetto alla documentazione caratteristica e matricolare, ai precedenti di servizio e di carriera, ai titoli posseduti, agli incarichi ricoperti, ai corsi frequentati, alla conoscenza linguistica, alle onorificenze e al rendimento professionale. Ha inoltre dedotto un eccesso di potere in senso relativo, assumendo una disparità di trattamento e una superiore complessiva consistenza del proprio profilo rispetto al militare promosso, collocato in posizione utile. L’ufficiale, pur giudicato idoneo e destinatario di un punteggio complessivo di 26,16 punti, si era collocato al secondo posto, mentre era disponibile un solo posto per il grado superiore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate sia le censure di eccesso di potere in senso assoluto sia quelle di eccesso di potere in senso relativo. Il giudizio di avanzamento a scelta è fondato su una valutazione complessiva e inscindibile del candidato, effettuata dalla Commissione secondo i parametri normativi, e gode di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica di macroscopiche irrazionalità, abnormità o incoerenze immediatamente percepibili, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella della Commissione o di procedere a una nuova comparazione dei titoli. Quanto all’eccesso di potere in senso assoluto, l’elencazione degli incarichi, dei corsi frequentati, delle conoscenze linguistiche e delle ricompense non dimostrava una carriera caratterizzata da costante eccezionalità meritoria né evidenziava una manifesta irragionevolezza del punteggio. Il ricorrente aveva ottenuto giudizi favorevoli nelle quattro voci di valutazione e il punteggio risultava coerente con la documentazione, che non attestava una continuità assoluta di giudizi apicali. Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, il raffronto con il militare promosso si risolveva in un inammissibile confronto a coppie e non evidenziava una conclamata ed evidente superiorità complessiva del ricorrente, né una rottura manifesta dell’uniformità del criterio valutativo. Gli incarichi ricoperti non sono di per sé dimostrativi di specifiche capacità o attitudini; ai fini dei corsi rilevano i risultati conseguiti, non la mera frequenza; le benemerenze assumono rilievo dirimente solo se numerose, distribuite lungo l’intera carriera e indicative di assoluta eccezionalità e costanza di rendimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione del quadro normativo invocato dal ricorrente, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
Disciplina il giudizio di avanzamento a scelta e la formazione della graduatoria e del quadro di avanzamento sulla base del punteggio attribuito agli ufficiali giudicati idonei.
Individua gli elementi di valutazione dell’ufficiale, tra cui qualità personali, qualità professionali, doti intellettuali e culturali e attitudine al grado superiore; il giudizio complessivo si traduce in un punteggio numerico.
Richiamato quale disposizione del quadro normativo dell’avanzamento a scelta invocato nel ricorso.
artt. 700-711 d.P.R. n. 90/2010
Specificano i criteri e le modalità regolamentari del giudizio di avanzamento degli ufficiali.
artt. 704-708 d.P.R. n. 90/2010
Dettagliano gli elementi valutativi rilevanti, compresi i risultati dei corsi e gli altri profili della carriera dell’ufficiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è una valutazione complessiva e inscindibile di merito assoluto, non una comparazione diretta tra gli scrutinandi; la posizione in graduatoria deriva dal punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato idoneo.
- La Commissione di avanzamento dispone di ampia discrezionalità tecnica nell’apprezzamento della personalità, dei precedenti di servizio, dei titoli e delle attitudini degli ufficiali; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio di avanzamento è limitato alla verifica di valutazioni macroscopicamente incoerenti, irragionevoli o abnormi, immediatamente percepibili dalla documentazione, tali da evidenziare un vizio della funzione.
- L’eccesso di potere in senso assoluto richiede la dimostrazione di una manifesta incoerenza tra punteggio e carriera dell’ufficiale; la mera elencazione di incarichi, corsi frequentati, conoscenze linguistiche o ricompense non è sufficiente, in assenza di una carriera caratterizzata da costante eccezionalità meritoria.
- L’eccesso di potere in senso relativo richiede una conclamata ed evidente superiorità complessiva del ricorrente e una rottura immediatamente percepibile dell’uniformità del criterio valutativo; non è sufficiente un confronto a coppie fondato sull’isolata valorizzazione di alcuni titoli.
- Ai fini della valutazione dei corsi rilevano i risultati conseguiti e non la mera frequenza; gli incarichi ricoperti non dimostrano automaticamente capacità o attitudini, che devono essere accertate in concreto, e le benemerenze assumono rilievo dirimente solo se numerose e costanti lungo l’intera carriera.
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