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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma di condanna per il reato di violenza privata continuata (art. 610 c.p.), deducendo: 1) errata esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto la continuazione non equivale automaticamente ad abitualità; 2) insufficienza e travisamento della prova circa gli elementi del delitto di violenza privata, poiché il parcheggio ostruttivo sarebbe stato sporadico e non idoneo a costringere la vittima; 3) vizio nella motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla quantificazione della pena e del risarcimento danni; 4) violazione dei principi del contraddittorio e della formazione della prova per l'assenza della persona offesa nel dibattimento e per la presunta inattendibilità dei testi dell'accusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (lamentata valutazione dell'abitualità senza adeguata motivazione) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla verifica della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rinviando il giudizio al giudice di merito per nuovo esame su tale punto. Quanto al resto del ricorso, la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile o infondato: ha confermato che i fatti rientrano nella nozione di violenza privata (anche nella forma di violenza impropria, idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione), ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sulla reiterazione delle condotte ai fini della pena e ha considerato giustificata l'assenza della persona offesa in udienza per motivi di salute. Infine, ha precisato che il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta in occasione del rinvio limitato all'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere applicata anche ai reati commessi in continuazione, ma l'abitualità è una condizione ostativa tassativa; la continuazione non coincide automaticamente con l'abitualità e il giudice deve valutare caso per caso con un bilanciamento di indicatori (natura e gravità, modalità, periodo, dolo, conseguenze) secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 610 cod. pen.

    Il delitto di violenza privata tutela la libertà morale/di determinazione e può essere realizzato anche tramite violenza 'impropria' o mezzi non necessariamente violenti verbalmente; è richiesta una violenza o minaccia idonea a costringere qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa, e la fattispecie può ricorrere anche quando l'accesso a un locale è ostruito da un parcheggio intenzionale.

  • artt. 496 e 555 cod. proc. pen. e art. 111 Cost.

    Richiamati in relazione alla formazione della prova e al diritto al contraddittorio: l'assenza della persona offesa non è automaticamente preclusiva dell'utilizzo delle dichiarazioni in sede istruttoria se giustificata (es. condizioni di salute), e il giudice di merito deve motivare l'attendibilità delle prove testimoniali.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 18891/2022 (Ubaldi)

    Giurisprudenza fondamentale che chiarisce che la continuazione non esclude a priori l'applicabilità dell'art. 131-bis; impone una valutazione complessiva e comparativa degli indicatori di offensività e di colpevolezza per decidere sulla particolare tenuità.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13681/2016 (Tushaj) e orientamenti successivi

    Principi di riferimento sull'obiettivo dell'art. 131-bis di escludere dal circuito penale fattispecie marginali e sulla necessità di una valutazione di proporzione tra offesa e sanzione, nonché sulla distinzione tra continuazione e abitualità.

Massime di principio

  • La continuazione dei reati non coincide automaticamente con l'abitualità: il giudice deve motivare specificamente perché ritiene la condotta abituale e tale motivazione è decisiva per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis.
  • Un parcheggio intenzionalmente ostacolante può integrare il reato di violenza privata anche in assenza di minacce verbali, quando la condotta è idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione o di azione della vittima (per esempio impedendo l'accesso al garage).
  • L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione concreta e comparata di molteplici elementi (natura dei reati, modalità, durata, danno o pericolo, grado di colpevolezza): il risultato è discrezionale ma deve essere adeguatamente motivato.
  • L'assenza della persona offesa nel dibattimento non impedisce per sé l'utilizzo di dichiarazioni rese in fase di indagine se l'assenza è giustificata; il giudice deve valutare l'attendibilità delle prove nel rispetto del contraddittorio.
  • In caso di annullamento parziale da parte della Cassazione limitato alla verifica dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio deve riesaminare la tenuità e non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta maturata dopo la sentenza di annullamento limitato.

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