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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34077/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal pubblico ministero contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione deduceva, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non gli era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova della trasmissione del fascicolo completo del decreto all'ufficio competente della Procura; inoltre contestava che il giudice avesse trascurato un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili, secondo cui non sarebbe mai pervenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del tribunale. La Corte ha rilevato che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti di causa e, comunque, che le censure erano infondate/inammissibili perché la conoscenza del provvedimento poteva risultare anche da forme equipollenti alla comunicazione formale, come l'annotazione "a visto PM", idonea a portare il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario; inoltre l'opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni e, in ogni caso, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa; ha comunque osservato che, anche nel merito, l'opposizione era tardiva perché il provvedimento di liquidazione risultava conosciuto almeno dal 13 dicembre 2018 tramite annotazione "a visto PM", mentre l'opposizione era stata proposta il 4 febbraio 2020. Ha inoltre affermato che, in ogni caso, si era superato anche il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, sia per la qualità della Procura ricorrente, sia per la mancata difesa dell'intimato. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore di definizione camerale del ricorso inammissibile.

  • art. 136 c.p.c.

    Il provvedimento di liquidazione può essere comunicato anche con modalità equipollenti rispetto alla forma prevista dalla norma, purché il destinatario ne abbia effettiva conoscenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto con l'art. 136 c.p.c. ai fini delle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche se non comunicati o notificati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta avverso un provvedimento a contenuto decisorio è soggetta al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. anche quando il provvedimento non risulti comunicato o notificato.
  • La comunicazione del provvedimento può essere validamente assolta anche mediante forme equipollenti, purché sia comunque assicurata l'effettiva conoscenza del contenuto decisorio da parte del destinatario.
  • L'annotazione di presa visione del provvedimento da parte dell'ufficio destinatario può essere sufficiente a far decorrere il termine breve di impugnazione, ove il giudice ne desuma la concreta conoscibilità dell'atto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dalla struttura del ricorso.
  • Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario non elidono, di per sé, gli effetti della conoscenza del provvedimento quando questo sia entrato nella sfera di conoscibilità dell'organo competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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