Cassazione Penale, Sentenza n. 9253/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 371 c.p. (falsa testimonianza) per aver reso giuramento decisorio in un processo civile dichiarando falsamente di non aver conferito un incarico professionale ad Antonino Milio. Il ricorso deduce: (1) nullità procedurali derivanti da mancata notifica del decreto penale di condanna e della citazione a giudizio, nonché mancata nomina formale del difensore che aveva presentato opposizione; (2) omissione nell'acquisizione di atti decisivi del processo civile presupposto e vizi di motivazione; (3) inutilizzabilità delle registrazioni ambientali prodotte dalla presunta parte offesa (Milio) perché clandestine e in violazione dell'art. 615-bis c.p. e dell'art. 13 Cost.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile rigettando le censure. Sulla prima questione, ha ritenuto che l'eventuale vizio di notifica del decreto penale sia stato sanato dall'opposizione proposta dal difensore, e che il conferimento del mandato difensivo possa desumersi da comportamenti univoci (ad es. essere stato difensore nel processo civile e poi designato nel penale). Ha inoltre ritenuto regolare la notifica della citazione a giudizio. Quanto alle prove, ha osservato che la natura decisoria del giuramento risultava già dalla sentenza di primo grado e che la mancata produzione dei verbali civili era una scelta processuale della difesa facilmente colmabile. Circa le registrazioni, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 36747/2003, "Torcasio"): le registrazioni effettuate da una parte partecipante non rientrano nella nozione di intercettazione e costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; inoltre gli ambienti in cui le registrazioni sono state fatte (ufficio e cucina del ristorante) sono stati ritenuti luoghi destinati ad attività lavorativa e, quindi, non equiparabili alla privata dimora. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma delittuosa applicata: falsa testimonianza in occasione del giuramento decisorio; la Corte ha ritenuto provata la falsità delle dichiarazioni e la natura decisoria del giuramento.
Riferita dalla difesa per contestare la clandestinità delle registrazioni; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina delle intercettazioni alle registrazioni effettuate da una parte partecipante.
art. 13 Cost.
Richiamato dalla difesa in termini di inviolabilità della dimora; la Corte ha ritenuto che gli ambienti contestati fossero luoghi di attività lavorativa e non privata dimora, riducendo la portata dell'eccezione.
Le registrazioni acquisite da una parte costituiscono prova documentale secondo la disciplina di tale articolo, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. Torcasio 36747/2003).
Norma che prevede la condanna per proposizione di ricorso inammissibile alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
Sentenza Sezioni Unite n. 36747/2003 (Torcasio)
Principio generale: la registrazione fonografica effettuata da una parte partecipante non è intercettazione e può essere utilizzata come prova documentale; principio applicato estensivamente dalla Corte.
Sentenza Sezioni Unite n. 26795/2006 (Prisco)
Riferita dalla difesa in senso contrario, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso, perché riguarda limiti diversi (comunicazioni non comunicative).
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 36527 del 26/06/2024, Petrazzi)
Richiamata per affermare che il conferimento del mandato difensivo può desumersi da fatti e comportamenti univoci del cliente.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Calabrò)
Richiamata per sostenere che luoghi adibiti ad attività lavorativa, pur con accesso selezionato, possono essere considerati aperti al pubblico e non equiparabili alla privata dimora.
Massime di principio
- Un vizio formale di notifica può essere sanato dalla proposizione di opposizione al decreto penale quando questa venga effettivamente svolta dal difensore; la mancata notifica perde rilievo se il processo prosegue con atti sostanziali compiuti.
- Il conferimento del mandato difensivo non richiede sempre una forma solenne: può desumersi da comportamenti univoci e continuativi (es. difesa nello stesso processo civile e poi azione nel penale).
- Le registrazioni effettuate da una parte partecipante al colloquio sono, di regola, ammissibili come prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., salvo che ricorrano particolari profili che le assimilino a intercettazioni vietate; la valutazione dipende anche dalla natura del luogo in cui sono state effettuate (privata dimora vs. luogo di lavoro/aperto al pubblico).
- Chi contesta la natura decisoria di un giuramento o l'esistenza di atti del processo presupposto ha l'onere di produrre i verbali o documenti disponibili: la mancata produzione indebolisce la censura e può essere considerata omissione processuale rilevante.
- Le censure meramente reiterative già sollevate nei gradi precedenti, o prive di argomentazione nuova, rischiano l'inammissibilità; in tali casi il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni ex art. 616 c.p.p.
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