Cassazione Penale, Sentenza n. 18477/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna a 5 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Deduce: (1) violazione procedurale per essere stato deciso il giudizio di appello in assenza del difensore che aveva chiesto di intervenire oralmente, lamentando inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 e richiedendo, in subordine, la declaratoria di incostituzionalità di tale disciplina in rapporto agli artt. 24 e 111 Cost.; (2) insussistenza dell'elemento materiale del reato di resistenza (art. 337 c.p.), sostenendo che l'identificazione era già stata effettuata e che l'opposizione è scattata solo dopo un condotto arbitrario degli agenti; (3) mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. o, quanto meno, della forma putativa della stessa; (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) in considerazione del risarcimento, delle scuse e delle circostanze; (5) omessa motivazione sulla natura accidentale del danneggiamento del tergicristallo e sulla valutazione del risarcimento come semplice acquiescenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) sul profilo procedurale, il termine perentorio per la richiesta di discussione orale previsto dall'emergenziale art. 23-bis d.l. 137/2020 è decadenziale: il difensore non ha rispettato il termine e quindi la trattazione seguiva le modalità previste dal decreto; la questione di incostituzionalità proposta è stata ritenuta manifestamente infondata, osservando che la Corte aveva già respinto analoghe censure; (2) i motivi sostanziali relativi a fatto e responsabilità (resistenza e danneggiamento, nonché la scriminante di cui all'art. 393-bis) propongono una diversa lettura delle prove, materia di merito non sindacabile in cassazione: la ricostruzione di primo grado, basata sulle testimonianze, è stata ritenuta coerente e convincente; la scriminante di cui all'art. 393-bis non si configura dinanzi a condotte di polizia meramente illegittime ma richiede un comportamento ingiustificatamente persecutorio ed eccedente le attribuzioni; (3) la valutazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis è questione di fatto e di merito non rimessa alla Corte di legittimità; (4) la censura sulla accidentalità del danneggiamento è generica e contraddetta dalle testimonianze che descrivono un comportamento volontario e ripetuto. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito (5 mesi di reclusione per resistenza e danneggiamento aggravato) resta confermata.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in ordine al diritto del difensore a partecipare e ad essere sentito; la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione derivasse dalla decadenza dal termine per la richiesta di discussione orale e non costituisse autonoma causa di nullità.
citato in relazione alle norme sul rito abbreviato e alle modalità di svolgimento dell'udienza; interpretato nel contesto della disciplina emergenziale che fissa termini perentori.
richiamato in connessione con le formalità difensive nell'appello; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina temporanea che determina la decadenza.
considerato norma emergenziale che fissa il termine perentorio per la richiesta di discussione orale: la sua inosservanza determina la procedibilità secondo le modalità previste, e la Corte ha giudicato infondata la questione di costituzionalità sollevata.
norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento materiale sulla base delle testimonianze; la Cassazione non ha ritenuto di poter rimettere in discussione la valutazione di merito.
scriminante richiamata dal ricorrente; la Corte ha ricordato l'interpretazione consolidata secondo cui la scriminante non opera per meri atti illegittimi dei pubblici ufficiali ma richiede comportamenti persecutori e un eccesso delle attribuzioni funzionali.
norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la valutazione della sua applicabilità è fondata sulla gravità della condotta e sugli elementi di fatto, questione di merito non sindacabile in cassazione nel caso concreto.
art. 24 Cost.
richiamato nella prospettiva di una presunta lesione del diritto di difesa connesso alla mancata ammissione del difensore in udienza; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché derivante dalla decadenza procedurale.
art. 111 Cost.
richiamato nella eccezione di incostituzionalità, ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata in relazione al termine perentorio.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
richiamato il principio secondo cui l'appello (e il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non esplicitano e argomentano criticamente le ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il mancato rispetto di termini perentori previsti da norme emergenziali per la richiesta di discussione orale comporta decadenza e può legittimamente determinare la trattazione senza la partecipazione richiesta; eccezioni costituzionali generiche sono difficilmente ammesse senza profili specifici e concreti.
- Le questioni di fatto (valutazione delle testimonianze, ricostruzione degli eventi, gravità della condotta) sono principalmente di competenza del giudice di merito e la Corte di Cassazione non rivede tali valutazioni salvo vizi logici, contraddittorietà o insufficienza motivazionale specificamente indicati.
- La scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. è applicabile solo se l'azione del pubblico ufficiale eccede in modo ingiustificato e persecutorio le proprie attribuzioni; meri atti illegittimi o contestabili non bastano a configurare la causa di giustificazione.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione dei parametri di gravità e delle circostanze personali e di fatto: tali valutazioni, ancorché impugnabili in sede di merito, non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate dal giudice.
- I motivi di impugnazione devono essere formulati con concretezza, specificità e pertinenza: censure generiche o alternative basate su versioni dei fatti non suffragate da argomentazione precisa risultano inammissibili.
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