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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18477/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna a 5 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Deduce: (1) violazione procedurale per essere stato deciso il giudizio di appello in assenza del difensore che aveva chiesto di intervenire oralmente, lamentando inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 e richiedendo, in subordine, la declaratoria di incostituzionalità di tale disciplina in rapporto agli artt. 24 e 111 Cost.; (2) insussistenza dell'elemento materiale del reato di resistenza (art. 337 c.p.), sostenendo che l'identificazione era già stata effettuata e che l'opposizione è scattata solo dopo un condotto arbitrario degli agenti; (3) mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. o, quanto meno, della forma putativa della stessa; (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) in considerazione del risarcimento, delle scuse e delle circostanze; (5) omessa motivazione sulla natura accidentale del danneggiamento del tergicristallo e sulla valutazione del risarcimento come semplice acquiescenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) sul profilo procedurale, il termine perentorio per la richiesta di discussione orale previsto dall'emergenziale art. 23-bis d.l. 137/2020 è decadenziale: il difensore non ha rispettato il termine e quindi la trattazione seguiva le modalità previste dal decreto; la questione di incostituzionalità proposta è stata ritenuta manifestamente infondata, osservando che la Corte aveva già respinto analoghe censure; (2) i motivi sostanziali relativi a fatto e responsabilità (resistenza e danneggiamento, nonché la scriminante di cui all'art. 393-bis) propongono una diversa lettura delle prove, materia di merito non sindacabile in cassazione: la ricostruzione di primo grado, basata sulle testimonianze, è stata ritenuta coerente e convincente; la scriminante di cui all'art. 393-bis non si configura dinanzi a condotte di polizia meramente illegittime ma richiede un comportamento ingiustificatamente persecutorio ed eccedente le attribuzioni; (3) la valutazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis è questione di fatto e di merito non rimessa alla Corte di legittimità; (4) la censura sulla accidentalità del danneggiamento è generica e contraddetta dalle testimonianze che descrivono un comportamento volontario e ripetuto. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito (5 mesi di reclusione per resistenza e danneggiamento aggravato) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in ordine al diritto del difensore a partecipare e ad essere sentito; la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione derivasse dalla decadenza dal termine per la richiesta di discussione orale e non costituisse autonoma causa di nullità.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    citato in relazione alle norme sul rito abbreviato e alle modalità di svolgimento dell'udienza; interpretato nel contesto della disciplina emergenziale che fissa termini perentori.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato in connessione con le formalità difensive nell'appello; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina temporanea che determina la decadenza.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020

    considerato norma emergenziale che fissa il termine perentorio per la richiesta di discussione orale: la sua inosservanza determina la procedibilità secondo le modalità previste, e la Corte ha giudicato infondata la questione di costituzionalità sollevata.

  • art. 337 cod. pen.

    norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento materiale sulla base delle testimonianze; la Cassazione non ha ritenuto di poter rimettere in discussione la valutazione di merito.

  • art. 393-bis cod. pen.

    scriminante richiamata dal ricorrente; la Corte ha ricordato l'interpretazione consolidata secondo cui la scriminante non opera per meri atti illegittimi dei pubblici ufficiali ma richiede comportamenti persecutori e un eccesso delle attribuzioni funzionali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la valutazione della sua applicabilità è fondata sulla gravità della condotta e sugli elementi di fatto, questione di merito non sindacabile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella prospettiva di una presunta lesione del diritto di difesa connesso alla mancata ammissione del difensore in udienza; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché derivante dalla decadenza procedurale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella eccezione di incostituzionalità, ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata in relazione al termine perentorio.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016

    richiamato il principio secondo cui l'appello (e il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non esplicitano e argomentano criticamente le ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il mancato rispetto di termini perentori previsti da norme emergenziali per la richiesta di discussione orale comporta decadenza e può legittimamente determinare la trattazione senza la partecipazione richiesta; eccezioni costituzionali generiche sono difficilmente ammesse senza profili specifici e concreti.
  • Le questioni di fatto (valutazione delle testimonianze, ricostruzione degli eventi, gravità della condotta) sono principalmente di competenza del giudice di merito e la Corte di Cassazione non rivede tali valutazioni salvo vizi logici, contraddittorietà o insufficienza motivazionale specificamente indicati.
  • La scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. è applicabile solo se l'azione del pubblico ufficiale eccede in modo ingiustificato e persecutorio le proprie attribuzioni; meri atti illegittimi o contestabili non bastano a configurare la causa di giustificazione.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede una valutazione dei parametri di gravità e delle circostanze personali e di fatto: tali valutazioni, ancorché impugnabili in sede di merito, non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate dal giudice.
  • I motivi di impugnazione devono essere formulati con concretezza, specificità e pertinenza: censure generiche o alternative basate su versioni dei fatti non suffragate da argomentazione precisa risultano inammissibili.

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