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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ex art. 11 d.lgs. n.159/2011, chiedendo di trasferire l'obbligo di dimora dal Comune di Roma al Comune di Sacrofano e di essere autorizzato ad allontanarsi da Sacrofano per recarsi a Roma per motivi di lavoro. L'istanza è fondata sulla presunta inagibilità dell'attuale abitazione a Roma per urgenti lavori di riparazione e sull'esigenza di assistere la propria compagna gravemente ammalata. In Cassazione è stato dedotto un unico motivo di ricorso per mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, che aveva già respinto analoghe istanze precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione: in tali giudizi è ammesso il ricorso in cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione inteso come illogicità manifesta. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, seppur concisa, fosse sufficiente e non assente o meramente apparente e che non sussistesse un elemento omesso che, considerato isolatamente, avrebbe determinato l'esito opposto. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (art. 11)

    presente nel testo: art. 11 del decreto legislativo n. 159 del 2011

    norma che disciplina la modifica delle misure di prevenzione (es. obbligo di dimora); è la norma sostanziale di riferimento per la richiesta di spostamento del luogo di dimora obbligatoria

  • legge 27 dicembre 1956, n.1423 (art. 4)

    secondo la giurisprudenza richiamata, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il richiamo individua i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • legge 31 maggio 1965, n.575 (art. 3-ter, secondo comma)

    norma richiamata insieme alla legge 1423/1956 per definire il regime di impugnazione in materia di misure di prevenzione; conferma che in cassazione si può dedurre violazione di legge

  • codice di procedura penale (art. 606, lett. e)

    citato come riferimento alla nozione di illogicità manifesta della motivazione

    art. 606 c.p.p. disciplina i motivi di ricorso in cassazione; la Corte sottolinea che l'illusione di poter impugnare come vizio di motivazione l'illogicità manifesta è limitata nei procedimenti di prevenzione

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (misure come la sorveglianza speciale) il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: le censure che riguardano esclusivamente la valutazione di merito o l'asserita illogicità della motivazione sono, di regola, inammissibili.
  • Per essere ammesso in Cassazione un ricorso contro un provvedimento di prevenzione è necessario dimostrare una violazione normativa o l'assenza/meramente apparente della motivazione (cioè un'omissione effettiva), non la semplice divergenza di apprezzamento o la presunta insufficienza argomentativa.
  • Quando si chiede la modifica di un obbligo di dimora per motivi abitativi o di assistenza a un familiare malato, è essenziale documentare in modo completo e specifico la gravità e l'urgenza degli elementi addotti (perizia sull'inagibilità dell'immobile, certificazioni mediche e concrete prove dell'impossibilità di assistenza alternativa), poiché la valutazione del giudice di merito sulla prova è limitata dal sindacato di legittimità.
  • Se la motivazione del giudice di merito è concisa ma affronta gli elementi principali, la Cassazione tende a ritenere sufficiente l'argomentazione; per ottenere successo in sede di legittimità occorre contestare profili di illegittimità formale o di diritto (ad es. violazione di norme procedurali o di legge), oppure provare che la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente.
  • In caso di rigetto del ricorso per inammissibilità, si rischiano condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione di ricorsi infondati, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende: valutare dunque con attenzione la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione.

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