Cassazione Civile, Ordinanza n. 28917/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento riferita a una cartella esattoriale. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che il credito non era dovuto perché la cartella presupposta era già stata annullata e, dall'altro, che non era stata previamente escussa la società debitrice, come richiesto per la responsabilità del socio ex art. 2304 c.c. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; l'appello dell'ente era stato respinto perché la Corte territoriale aveva rilevato che la statuizione di primo grado si fondava su due rationes decidendi e che la prima, relativa alla mancanza dell'atto presupposto, non era stata specificamente censurata, con conseguente formazione del giudicato interno e assorbimento di ogni ulteriore questione. In Cassazione l'ente deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2500-quinquies e 2909 c.c., sostenendo che la Corte tributaria avesse travisato la prova, avendo confuso la cartella annullata con altra cartella diversa, e che comunque la preventiva escussione della società era già stata infruttuosamente tentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la reale ratio della decisione d'appello, perché la Corte territoriale aveva respinto l'appello per la mancata impugnazione di una delle due rationes poste a base della sentenza di primo grado, con formazione del giudicato interno su tale capo. Le ulteriori censure sulla corretta identificazione della cartella e sulla preventiva escussione sono state giudicate inconferenti rispetto a questa motivazione, oltre che impropriamente veicolate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata per travisamento della prova, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi
richiamato come norma processuale asseritamente violata; la Corte ha ritenuto improprio l'inquadramento della doglianza
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito
richiamato in relazione al giudicato interno e all'efficacia del giudicato sostanziale formatosi sul capo non impugnato
evocato quale disciplina della preventiva escussione della società debitrice prima di agire verso il socio; la questione è stata ritenuta assorbita dal giudicato interno
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso, ma la censura non ha scalfito la reale ragione del rigetto in appello
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve investire tutte le rationes idonee a sorreggere la decisione; la mancata censura di una di esse determina la formazione del giudicato interno e rende inammissibili o comunque irrilevanti le doglianze sulle altre.
- In sede di legittimità non è utile riproporre questioni di merito che non incidono sulla ratio decisoria effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata come formula generica per contestare la ricostruzione del fatto se il ricorso non confronta specificamente la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
- Il giudicato interno su uno dei capi autonomamente decisivi della sentenza di primo grado preclude l'esame delle ulteriori questioni, anche se potenzialmente idonee a definire diversamente la controversia.
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