Cassazione Penale, Sentenza n. 50247/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (inizialmente arresti domiciliari con braccialetto elettronico poi sostituita con custodia in carcere) per il reato contestato nell'art. 337 cod. pen. Deduceva due motivi: 1) incompetenza territoriale del giudice che ha disposto la misura; 2) illegittima utilizzazione di intercettazioni raccolte in un distinto procedimento, in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., sostenendo che il materiale intercettato non poteva essere usato poiche il reato contestato non rientrava in quelli che giustificano l'arresto obbligatorio in flagranza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, spiegando che la minaccia inviata tramite whatsapp si considera consumata dove la persona offesa ha percepito l'effetto intimidatorio, ossia a Caltanissetta dove erano in corso le attività tecniche e dove era in relazione il pubblico ufficiale destinatario. Quanto alla utilizzazione delle intercettazioni raccolte in altro procedimento, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la conversazione intercettata costituisce corpo del reato e puo essere acquisita agli atti e utilizzata quando la registrazione integra ed esaurisce la fattispecie criminosa. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
La norma è stata applicata alla fattispecie consistente nell'invio di minacce via whatsapp indirizzate a un pubblico ufficiale; il giudice ha ritenuto integrato il reato nella consapevolezza che la persona offesa avrebbe letto i messaggi
Citato nel contesto del procedimento originario da cui provengono elementi indiziari; non oggetto centrale del ricorso
Richiamato dal Tribunale solo ai fini di paragone per affermare che la minaccia si consuma nel momento e nel luogo in cui la vittima percepisce l'effetto intimidatorio
Citato come parte del procedimento originario da cui derivano le investigazioni; non è stato oggetto diretto del giudizio di cassazione
Il ricorrente sosteneva la violazione di questa norma in relazione all'uso di intercettazioni raccolte in altro procedimento. La Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui, se la comunicazione intercettata integra ed esaurisce la fattispecie, costituisce corpo del reato e puo essere acquisita agli atti nonostante i divieti formali
art. 431 comma 1 lett. h) cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare l'acquisizione agli atti della registrazione o trascrizione che costituisce corpo del reato
Sez. U., n. 32697 del 26/6/2014 Floris
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: la conversazione o comunicazione intercettata e il relativo supporto costituiscono corpo del reato se la registrazione integra ed esaurisce la condotta criminosa, e in tal caso sono utilizzabili nel processo indipendentemente dai divieti dell'art. 270
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria, giustificando l'applicazione della multa
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come adempimento di cancelleria da eseguire a seguito della pronuncia
Massime di principio
- La competenza territoriale per reati di minaccia a pubblico ufficiale si determina nel luogo in cui la persona offesa percepisce l'effetto intimidatorio, non necessariamente nel luogo di spedizione del messaggio
- Intercettazioni raccolte in altro procedimento possono essere acquisite e utilizzate se la registrazione o trascrizione integra ed esaurisce la fattispecie criminosa, ossia costituisce il corpo del reato secondo il principio delle Sezioni Unite
- La prova informatica costituita da chat e messaggi whatsapp puo integrare il reato se risulta che il pubblico ufficiale ha effettivamente avuto conoscenza dei contenuti, anche grazie a indagini tecniche in corso
- Le eccezioni processuali sulla utilizzazione di intercettazioni richiedono una valutazione concreta: non basta l'appartenenza degli atti a un diverso procedimento, occorre verificare se il dato intercettato costituisce autonomamente il fatto criminoso
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie, pertanto gli impugnanti devono valutare la fondatezza procedurale prima di proporre gravami
- La qualificazione del luogo di consumazione di reati con effetti percettivi (minacce, diffamazione via rete) segue la regola della percezione dell'effetto sulla persona offesa e non sempre coincide con il luogo materiale di invio
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