Cassazione Penale, Sentenza n. 21860/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta societaria per distrazione. Le condotte contestate riguardano: a) il trasferimento (1.12.2008) del ramo d'azienda dalla Giei S.r.l. alla neocostituita Geiwatt S.r.l. a prezzo ritenuto sovrastimato (440.000 euro vs valore pattuito di circa 399.258,40), con attribuzione di un avviamento sopravvalutato (250.000 euro), il trasferimento di crediti inesigibili per circa 200.000 euro e la sopravvalutazione dei beni strumentali; b) successivi pagamenti per circa 196.000 euro a favore di società riconducibili al medesimo Piccioni, apparentemente imputati a debiti della cedente ma non risultanti dalla contabilità allegata alla cessione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e vizio di motivazione, sostenendo che l'operazione fosse il primo atto gestionale legittimo della nuova impresa finalizzato a proseguire l'attività e a conseguire vantaggi fiscali, che Geiwatt aveva operato in continuità con la cedente e che il ritardo temporale del dissesto (fallimento dichiarato nel 2015) escludeva il nesso causale. Inoltre invocava l'assenza del dolo specifico, rilevando di aver prestato garanzie personali e di aver cercato di salvare la società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la condanna di Paolo Piccioni per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione alle condotte descritte alle lett. a) e b. La Cassazione ha ritenuto legittima la qualificazione come distrazione (e non dissipazione), ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato è di pericolo e non richiede nesso causale temporale tra atto distrattivo e fallimento; ha valorizzato gli "indici di fraudolenza" emergenti (sopravvalutazione del prezzo/avviamento, crediti inesigibili trasferiti, pagamenti a società riconducibili all'imputato, conflitto di interessi) e ha ritenuto che tali elementi dimostrino il dolo generico richiesto. La Corte ha inoltre respinto l'argomento che le garanzie personali escludano il dolo, pur riconoscendo che tali circostanze hanno inciso sul riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la condanna confermata.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La norma tutela l'integrità del patrimonio aziendale a favore dei creditori; la Cassazione conferma che il reato è di pericolo e ricomprende alternativamente condotte di distrazione, dissipazione, distruzione, occultamento e dissimulazione
Richiamata come parte della disciplina fallimentare connessa alla fattispecie di bancarotta; utilizzata nel quadro normativo di riferimento della responsabilità patrimoniale
Riferimento normativo nel contesto della bancarotta e delle operazioni dannose per i creditori; citata nel ricorso originario e valutata alla luce degli indici di fraudolenza
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti)
La Corte richiama che il giudice di merito può riconoscere attenuanti generiche valutando gli elementi ritenuti prevalenti; nel caso le attenuanti sono state riconosciute e valutate nel giudizio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti della motivazione del ricorso)
Norma richiamata per indicare che il ricorso è stato articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 429 e art. 522 cod. proc. pen. (principi di correlazione e forma dell'imputazione)
La Cassazione conferma che la contestazione alternativa di condotte previste dalla stessa norma non viola il principio di correlazione e non determina nullità, purché l'imputazione contenga descrizione sommaria del comportamento addebitato
Principio giurisprudenziale: bancarotta patrimoniale come reato di pericolo (es. Cass. Sez. U., Passarelli e altri)
La Corte ribadisce che non è richiesto il nesso causale fra atto distrattivo e fallimento; la distrazione è rilevante anche se compiuta quando l'impresa non era ancora insolvente, perché idonea a creare pericolo per i creditori
Giurisprudenza su indici di fraudolenza e dolo generico (più sentenze di Cassazione citate)
La valutazione del dolo generico e della pericolosità si fonda sulla ricerca di indici quali sovrapprezzi ingiustificati, trasferimenti a società correlate, sopravvalutazione degli elementi patrimoniali e conflitti di interesse
Massime di principio
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è un reato di pericolo: atti distrattivi rilevano anche se posti in essere prima dell'insorgenza dell'insolvenza formale
- La corte valuta l'esistenza del dolo generico attraverso "indici di fraudolenza" (sovrapprezzi ingiustificati, sopravvalutazione di avviamento o beni, trasferimento di crediti inesigibili, pagamenti a società correlate, conflitti di interesse)
- La mera dichiarazione di finalità imprenditoriali o di vantaggi fiscali non è sufficiente a escludere responsabilità se non confuta specificamente e con prove concrete gli indici di fraudolenza
- Il fatto che una operazione sia il 'primo atto' di una nuova impresa non esclude la rilevanza penale se quell'atto appare 'geneticamente' squilibrante rispetto alle garanzie per i creditori
- Le garanzie personali prestate dall'amministratore non escludono automaticamente il dolo: possono influire sul riconoscimento di attenuanti ma non innocuano la condotta se gli indici di fraudolenza sono presenti
- La contestazione alternativa di differenti modalità del medesimo reato (distrazione, dissipazione, ecc.) è ammissibile e non invalida il procedimento, purché l'imputazione sia descrittiva delle condotte
- In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente è necessario produrre documentazione dettagliata che giustifichi prezzi, valutazioni di avviamento e trasferimenti patrimoniali, dimostrare l'effettiva valorizzazione economica per la società e controargomentare puntualmente gli indici di fraudolenza
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