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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16608/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando la mancanza di specificità del motivo, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, rilevata l'estinzione per prescrizione di un capo di imputazione indicato come sub C), aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio e aveva confermato nel resto la condanna per i reati di lesioni personali aggravate contestati in concorso con più circostanze. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame, da parte del giudice di appello, delle argomentazioni contenute nell'atto di gravame. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché meramente riproduttivo di questioni già esaminate e ritenute infondate in appello, e comunque privo di correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo ... deriva l'inammissibilità

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della decisione impugnata.

  • artt. 110, 582, 585, 61, comma 1, e 99 c.p.

    Norme poste a base della confermata condanna per concorso nel reato di lesioni personali aggravate con aggravanti contestate e recidiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e correlato alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese in appello non è sufficiente.
  • La mancanza di specificità del motivo integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando la sentenza d'appello conferma la condanna nel merito e interviene solo sulla pena per l'estinzione di uno dei capi, il ricorso deve confrontarsi con le ragioni poste a base della conferma della responsabilità e della motivazione sulla pena, altrimenti è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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