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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03992/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stato alcun intervento sul merito della responsabilità, che resta quella affermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'unico motivo deduceva il mancato riconoscimento di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione al reato contestato, ma la censura è stata ritenuta del tutto indeterminata, formulata in termini stereotipi e priva di qualsiasi collegamento con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato gli elementi di fatto emersi dalle indagini per ritenere provata la condotta di detenzione e spaccio.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non può essere invocata con una censura generica e stereotipata, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di fatto acquisiti.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    È il reato contestato, descritto nel testo come condotta di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, determinato e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; un enunciato stereotipo e generico è inammissibile.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve confrontarsi con gli accertamenti di merito già compiuti: non è sufficiente una mera affermazione apodittica dell'esistenza di una causa di non punibilità.
  • Quando la decisione impugnata ha già ritenuto provata la condotta sulla base degli atti di indagine, la censura che non si misuri con tale percorso argomentativo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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