Cassazione Penale, Ordinanza n. 30561/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per calunnia. I motivi dedotti riguardavano: 1) la maturazione della prescrizione, sostenendo che il reato fosse ormai estinto; 2) la responsabilità penale, contestata solo in termini generici nonostante la Corte territoriale avesse esaminato puntualmente le prove; 3) la non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 4) il trattamento sanzionatorio, indicato in modo meramente enunciativo. La Corte di cassazione ha rilevato che, per il reato commesso il 23 agosto 2017, si applica la disciplina prescrizionale della legge n. 103 del 2017, con aggiunta del termine di sospensione massimo di un anno e sei mesi previsto dall'art. 159, secondo comma, c.p. nella formulazione allora vigente, sicché la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello (8 luglio 2025). Ha inoltre ritenuto i restanti motivi generici e non specificamente confrontati con la motivazione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha escluso la maturazione della prescrizione applicando la disciplina intertemporale elaborata dalle Sezioni unite per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, e ha reputato generici e non specificamente censurati i motivi sulla responsabilità, sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio. Sono seguite le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nella formulazione introdotta dalla riforma Orlando, prevedeva un'ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il giudizio di appello, fino a un massimo di un anno e sei mesi, applicabile al reato commesso nel periodo rilevante.
È richiamata come fonte della disciplina della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
È menzionata nel quadro della successione di leggi in materia di prescrizione, ma senza che nel testo sia indicata una specifica applicazione decisiva diversa da quella individuata dalle Sezioni unite.
legge 27 settembre 2021, n. 134
È richiamata come disciplina applicabile ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 e come legge che ha successivamente abrogato l'ulteriore sospensione introdotta dalla riforma Orlando.
art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021
Ha abrogato la precedente ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il giudizio di appello.
La Corte rileva che la sentenza impugnata conteneva specifica motivazione per escludere i presupposti della particolare tenuità del fatto.
Richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019 si applica, ai fini della prescrizione, la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017; per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 opera la disciplina della legge n. 134 del 2021, secondo il principio intertemporale affermato dalle Sezioni unite.
- Quando il termine prescrizionale applicabile include, ratione temporis, la sospensione massima di un anno e sei mesi prevista dall'art. 159, secondo comma, c.p. nella formulazione allora vigente, il giudice di legittimità deve verificare il maturare della prescrizione alla data della decisione impugnata tenendo conto di tale incremento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche sulla responsabilità, sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p. o sul trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le prove valorizzate dal giudice di merito.
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