Cassazione Penale, Ordinanza n. 09354/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione, perché l'inammissibilità del ricorso impedisce l'esame nel merito della causa estintiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del Codice della strada. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che tale doglianza non era stata proposta con l'atto di appello ed era comunque formulata in modo del tutto generico, senza riferimenti al caso concreto né al percorso argomentativo della sentenza impugnata. Quanto alla prescrizione, il ricorrente ne chiedeva la declaratoria, ma la Corte osserva che, essendo il ricorso inammissibile, non può essere dichiarata l'estinzione del reato; inoltre il ricorrente non si confrontava con il principio delle Sezioni Unite sulla perdurante applicabilità della disciplina sospensiva della prescrizione per i reati commessi nel periodo rilevante.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
È la norma incriminatrice oggetto del giudizio di merito, richiamata solo per individuare il reato contestato.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
La Corte richiama la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, ribadendo la sua applicabilità ai reati commessi nel periodo indicato dalla successiva normativa transitoria.
È richiamata come testo che aveva introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione poi ancora applicabile per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
È richiamato per il coordinamento con la disciplina della prescrizione, senza escludere l'applicabilità della sospensione ai reati del periodo indicato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia generico e privo di specifica correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione introdurre questioni non dedotte con l'atto di appello, salvo i limiti riconosciuti dal sistema delle impugnazioni.
- Quando il ricorso è inammissibile, non può essere dichiarata d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, perché non si instaura validamente il rapporto processuale di legittimità.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione va applicata secondo il quadro normativo transitorio vigente per il periodo di commissione del reato, anche alla luce degli arresti delle Sezioni Unite.
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