Cassazione Penale, Sentenza n. 26547/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato le condanne per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e per cessioni di sostanze stupefacenti (art. 73 T.U. Stup.). Contestano in particolare: la qualificazione giuridica dei fatti come partecipazione all'associazione (Settipani, Spinali, Di Grande, Interlando), la valutazione probatoria e la motivazione in ordine all'elemento soggettivo e all'apporto concreto di ciascuno; Di Grande deduce altresì vizi relativi alla configurazione del fatto di lieve entità (capo D) e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Settipani Angela Desiree, Spinali Antonino e Interlando Pasqualino, confermando sostanzialmente le valutazioni di merito; ha invece parzialmente accolto il ricorso di Di Grande Federica limitatamente al capo D) (cessione di 18 dosi), annullando la sentenza per quel capo e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame e eventuale rideterminazione della pena. Per il resto il ricorso di Di Grande è stato dichiarato inammissibile. Ai ricorrenti inammissibili è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. e condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti) - art. 74
L'art. 74 è stato interpretato nel senso che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da un insieme di indici (contatti continuativi, disponibilita' a reperire droga, viaggi finalizzati al reperimento, partecipazione allo smercio) anche quando il singolo abbia ruolo marginale; la fattispecie di cui al comma 6 (associazione per reati di lieve entita') richiede che l'organizzazione sia stata programmata esclusivamente per fatti di lieve entità e con modalità incompatibili con reati di maggiore gravità, elemento non provato nel caso concreto.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti) - art. 73
L'art. 73 è la norma che incrimina detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha valutato le singole cessioni (compreso il caso delle 18 dosi) ai fini della qualificazione del fatto e della valutazione della rilevanza ai fini associativi, richiedendo una specifica disamina dell'apporto dei singoli imputati per escludere la riconducibilita' alla fattispecie del fatto di lieve entita'.
Codice di procedura penale - art. 530, comma 2
La norma sull'assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' il fatto non costituisce reato è stata evocata nella discussione sulla rilevanza del numero di dosi e dell'entità del fatto (capo D); la Corte ha ritenuto che, per il capo D), la valutazione dell'apporto individuale non sia stata adeguatamente svolta, giustificando l'annullamento limitato nel caso di Di Grande.
Codice di procedura penale - art. 616
La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. disponendo la condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione globale del compendio probatorio: i motivi che si risolvono in mera rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- La partecipazione ad associazione di trafficanti può essere provata anche tramite indici indiretti (contatti continui, viaggi per reperire droga, disponibilità a recuperare stupefacenti, ruoli collaborativi), e un ruolo marginale non esclude automaticamente la sussistenza del reato associativo.
- Per distinguere una mera condotta occasionale dall'appartenenza a una associazione è necessario che il giudice di merito motivi in modo specifico e individualizzato sull'apporto concreto del singolo imputato; la mancanza di tale motivazione può portare ad annullamento parziale e rinvio.
- La qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6 (programmata per fatti di lieve entità) richiede prova che l'organizzazione fosse finalizzata esclusivamente a delitti di lieve entità e che le modalità operative fossero incompatibili con reati più gravi.
- Quando si impugna in Cassazione la sentenza, le doglianze devono essere specifiche (indicare i passaggi motivazionali viziati) e non generiche; in caso contrario il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare sanzioni pecuniarie.
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