Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa per il contributo di bonifica relativo a immobili facenti parte di un opificio industriale. La società destinataria ha impugnato l’ingiunzione deducendo, in sintesi, la mancata adozione del piano generale di bonifica e l’assenza di benefici concreti e diretti per gli immobili. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello era stato invece ritenuto che la pretesa fosse divenuta definitiva perché il contribuente aveva ricevuto un avviso di pagamento precedente e non lo aveva impugnato. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento del contributo di bonifica è un atto impugnabile solo facoltativamente e che la sua mancata impugnazione non preclude la contestazione della pretesa quando sia poi notificata l’ingiunzione di pagamento, che costituisce il primo atto tipico lesivo e impugnabile in modo pieno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha qualificato l’avviso di pagamento dei contributi di bonifica come atto preparatorio e sollecitatorio, non espressamente incluso tra gli atti impugnabili tipici e quindi impugnabile solo facoltativamente. Da ciò ha desunto che la mancata impugnazione di tale avviso non determina la cristallizzazione della pretesa né preclude la contestazione della debenza del contributo in sede di impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va letta in senso estensivo; gli atti che rendono nota al contribuente una pretesa tributaria ben individuata possono essere impugnati anche se non espressamente tipizzati, ma la loro impugnazione può essere solo facoltativa quando abbiano natura preparatoria o sollecitatoria. La mancata impugnazione di un atto non tipico non cristallizza la pretesa e non impedisce l’impugnazione dell’atto successivo tipico e lesivo.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È la norma processuale richiamata a fondamento del motivo di legittimità per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretata estensivamente quando l’atto, pur non tipico, renda comunque conoscibile una pretesa tributaria determinata.
- La mancata impugnazione di un avviso di pagamento o di altro atto preparatorio non comporta, di regola, acquiescenza definitiva né preclusione alla contestazione successiva della pretesa quando venga notificato l’atto tipico lesivo.
- Gli atti meramente sollecitatori o preparatori sono impugnabili facoltativamente: il contribuente può attendere l’atto successivo avente natura autoritativa o esecutiva per far valere tutte le proprie difese sul merito e sulla legittimità della pretesa.
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