Cassazione Penale, Sentenza n. 48858/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 2/2/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova (concesso dal 25/7/2022) per il furto commesso nella notte del 25/7/2022 ai danni di una piscina privata. La revoca si fondava su una nota dei Carabinieri che riferiva il rinvenimento di impronte digitali riconducibili al Savella sul vetro infranto della porta del bar e sulla circostanza che il fatto era avvenuto in orario notturno, mentre al ricorrente era prescritto il rientro in abitazione e in un luogo distante oltre 40 km dal domicilio; il Savella non avrebbe saputo giustificare la presenza delle proprie impronte. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e carenza/mancanza di motivazione sulla decorrenza della revoca e sulla non computabilità del periodo di affidamento; il ricorrente ha contestato la decisione considerata apodittica, tenuto conto che tra il 25/7/2022 e l'11/2023 aveva osservato le prescrizioni e trovato lavoro; (2) contraddittorietà della motivazione riguardo alla indicazione della pena in concreto da espiare (errore nella indicazione della durata della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure del ricorrente sul piano sostanziale: il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato la revoca operando una valutazione di merito corretta e priva di vizi logici, avendo considerato non solo la nota dei Carabinieri ma anche le dichiarazioni del Savella (che ha negato di ricordare di essere stato nella piscina), cosa che ha smentito la versione difensiva secondo cui l'impronta sarebbe anteriore alla misura. Il giudice di sorveglianza può valutare fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del procedimento penale quando tali fatti siano pertinenti rispetto al trattamento rieducativo e manifestino un atteggiamento incompatibile con l'affidamento. Il Tribunale ha inoltre motivato la decorrenza della revoca dalla data del fatto come espressione del fallimento della misura. Quanto al secondo motivo, l'errata indicazione della durata della pena è stata ritenuta mero errore materiale privo di incidenza sulla decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte riconosce che il giudice dell'esecuzione può revocare la misura quando fatti successivi evidenzino incompatibilità con il trattamento rieducativo e rischio di recidiva
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza della revoca e al computo del periodo di prova; la Corte non ha ritenuto fondata la censura basata su tale norma, confermando la valutazione del Tribunale circa la decorrenza della revoca dal giorno del fatto
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al riscontro di fatti penalmente rilevanti: il giudice deve valutare se tali fatti siano, in concreto, incompatibili con la prosecuzione del trattamento e motivare adeguatamente la decisione
- Il giudice dell'esecuzione può basarsi anche su fatti che costituiscono ipotesi di reato ancora pendenti, purché ne valuti la pertinenza rispetto alla finalità rieducativa e all'affidabilità del beneficiario
- La revoca può essere disposta con efficacia retroattiva alla data del fatto quando il comportamento esaminato dimostri il fallimento della misura alternativa
- Il fatto che il beneficiario abbia osservato successivamente le prescrizioni o abbia trovato lavoro non esclude per sé la possibilità di revoca, se i fatti successivi dimostrano incapacità a osservare spontaneamente le prescrizioni o rischio di recidiva
- Errori materiali nella indicazione della pena non invalidano la decisione sulla revoca quando non incidano sul giudizio di merito; possono essere corretti senza mutare l'esito sostanziale
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