Cassazione Civile, Ordinanza n. 11815/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia origina da una proposta di acquisto del 22 febbraio 2009 relativa a un immobile sito in Fisciano, seguita poi da un rogito del 28 ottobre 2010 per l’acquisto di un bene che la compratrice assumeva essere diverso, per particella catastale, rispetto a quello inizialmente indicato nella proposta. La società di mediazione aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo della provvigione pattuita, deducendo di aver concluso l’affare per effetto della propria attività. L’opposizione era stata accolta dal giudice di pace, ma il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione e rigettato l’opposizione, ritenendo irrilevante la differenza della particella catastale perché gli immobili erano nello stesso complesso edilizio e perché la mediatrice aveva comunque messo in relazione le parti. Con il ricorso per cassazione la compratrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’appello; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per introduzione di una domanda nuova in appello; 3) violazione degli artt. 1329, 1353, 1362 e 1755 c.c., sostenendo che il diritto alla provvigione era subordinato all’accettazione della proposta e alla conclusione del preliminare entro un termine, che tale condizione non si era avverata e che comunque l’affare concluso riguardava un bene diverso; 4) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla diversa pattuizione del prezzo e delle modalità di pagamento rispetto alla proposta originaria. La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ha accolto nei limiti di cui in motivazione il terzo motivo con riferimento all’art. 1755 c.c., ha dichiarato assorbito il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione perché verifichi se, nonostante la diversità dell’immobile effettivamente compravenduto, l’attività del mediatore abbia avuto efficienza causale adeguata anche rispetto al diverso affare concluso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla specificità dell’appello e alla pretesa novità della domanda, confermando che l’appello conteneva una critica sufficiente e che la richiesta di accertamento del diritto alla provvigione rientrava nella più ampia domanda di pagamento già proposta. Ha invece ritenuto fondato, nei limiti indicati, il terzo motivo: la corte territoriale aveva errato nel riconoscere la provvigione senza verificare se il contratto effettivamente concluso, avente ad oggetto un bene diverso da quello originariamente trattato, fosse stato comunque causato dall’attività del mediatore. La sola messa in contatto delle parti non basta di per sé a far sorgere il diritto al compenso; occorre un nesso causale adeguato tra l’attività svolta e l’affare concretamente concluso. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La specificità dei motivi di appello richiede una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.
Non vi è domanda nuova quando in appello si prospetti la stessa vicenda sostanziale e lo stesso bene della vita già dedotti in primo grado, anche se con qualificazione giuridica diversa o con ulteriore presidio normativo.
La norma riguarda il rapporto tra proposta e accettazione e non esaurisce la verifica del diritto del mediatore alla provvigione, che dipende dall’effettivo nesso causale con la conclusione dell’affare.
La Corte non ha accolto la lettura della clausola contrattuale come condizione sospensiva ostativa al compenso, poiché nel caso concreto la questione decisiva era l’efficienza causale dell’attività di mediazione rispetto all’affare concluso.
L’interpretazione del contratto proposta dalla ricorrente, volta a far derivare la perdita del diritto alla provvigione dalla mancata stipula del preliminare entro il termine, non è stata ritenuta decisiva rispetto alla ratio della decisione.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo se l’affare è concluso per effetto del suo intervento; è necessario un nesso di causalità adeguata tra attività mediatoria e affare concretamente concluso, non essendo sufficiente la mera messa in relazione delle parti.
La definizione codicistica di mediatore va integrata con la dimostrazione dell’attività che giustifica il compenso, non essendo sufficiente il semplice incontro tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto invocato per i motivi accolti o rigettati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è stata assorbita per effetto dell’accoglimento del motivo principale relativo al nesso causale della mediazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell’art. 342 c.p.c., non è richiesta una forma sacramentale: è sufficiente che il gravame individui in modo chiaro i capi contestati e contenga argomentazioni idonee a contrastare la decisione di primo grado.
- La novità della domanda in appello va esclusa quando la pretesa resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale e al medesimo bene della vita già dedotti in primo grado, anche se la parte invoca una diversa qualificazione giuridica o un diverso fondamento normativo.
- In materia di mediazione, il diritto alla provvigione non deriva automaticamente dalla sola messa in contatto delle parti, ma richiede che la conclusione dell’affare sia conseguenza dell’attività del mediatore secondo un criterio di causalità adeguata.
- La provvigione può spettare anche se l’affare concluso non coincide perfettamente con quello inizialmente ipotizzato, ma solo quando la mediazione abbia inciso causalmente anche sulla conclusione del diverso affare; se invece la trattativa successiva è autonoma e indipendente, il compenso non matura.
- Quando il contratto concluso abbia ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello oggetto delle trattative iniziali, il giudice deve verificare in concreto se l’apporto del mediatore sia stato determinante anche per il diverso assetto negoziale, senza fermarsi alla sola circostanza della precedente messa in relazione delle parti.
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