Cassazione Penale, Ordinanza n. 28093/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo: 1) la violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p., sostenendo in sostanza che la propria partecipazione concorsuale ai fatti fosse stata mal valutata dai giudici di merito; 2) la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., contestando il trattamento sanzionatorio e la graduazione della pena. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, osserva che la valutazione sulla diminuente ex art. 114 c.p. e, più in generale, la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili solo per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione, profili qui non riscontrati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi sollevassero questioni estranee al sindacato di legittimità: il primo perché volto a una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti, il secondo perché attinente alla discrezionalità del giudice nel trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivata in appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sulla compartecipazione criminosa non può essere utilizzata, in sede di legittimità, come strumento per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
La richiesta di riconoscimento della attenuante di minima partecipazione attiene alla valutazione del contributo dell'imputato e alla graduazione del trattamento sanzionatorio, profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito se sorretti da motivazione non manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti.
- La prova del contributo concorsuale dell'imputato, una volta logicamente e congruamente motivata dai giudici di merito, non è sindacabile in cassazione.
- La valutazione sulla circostanza attenuante della minima partecipazione e la conseguente graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili solo per mancanza assoluta di motivazione, arbitrio o manifesta illogicità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28024/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28025/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28027/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28029/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28030/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →