Cassazione Penale, Sentenza n. 34699/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 495, comma 4‑bis c.p.p. e lesione del diritto di difesa per avere il giudice di primo grado chiuso l'istruttoria dopo l'assunzione di un solo teste, invitando le parti a concludere senza revocare l'ordinanza di ammissione delle prove; 2) censura sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), con doglianza sulla carenza degli elementi valutati ai fini della condanna; 3) vizio motivazionale per la mancata declaratoria di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p., deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Motivazione: primo motivo manifestamente infondato perché la chiusura dell'istruttoria senza eccezioni da parte della difesa integra un'ipotesi di nullità sanata per acquiescenza (revoca implicita dell'ammissione delle prove); secondo motivo inammissibile per genericità e reiterazione delle censure già ritenute generiche in appello; terzo motivo manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha valutato congruamente che il fatto non è di particolare tenuità, considerata la condotta pericolosa (tamponamento notturno di un autobus) e il tasso alcolemico rilevato (1,89 g/l). Si conferma quindi la condanna di merito (art. 186 C.d.S.) che in primo e secondo grado aveva comportato pena detentiva, ammenda e sospensione della patente
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186, comma 2, lett. c), comma 2‑bis e comma 2‑sexies
Norma applicata per la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato alla luce del tasso alcolemico elevato (1,89 g/l) e dell'impatto con un autobus
codice di procedura penale, art. 495, comma 4‑bis
Richiamata dalla difesa come violata: riguarda profili relativi all'ammissione/stralcio delle prove; la Cassazione ha ritenuto che la mancata impugnazione immediata della chiusura dell'istruttoria equivale ad acquiescenza e determina la sanatoria
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. 13), lett. b) e lett. e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (vizi di motivazione, inosservanza di norme processuali, genericità delle censure); la Corte ha valutato la conformità formale e sostanziale dei motivi
codice penale, art. 131‑bis
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha applicato i criteri ermeneutici rilevando che le circostanze concrete (grave condotta, collisione con autobus, elevato tasso alcolemico) escludono la tenuità
codice penale, art. 133, comma 1
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) utilizzati nella valutazione sulla tenuità
codice di procedura penale, artt. 180 e 182, comma 2
Principio secondo cui determinate nullità processuali possono essere sanate per acquiescenza o per mancata tempestiva eccezione da parte della parte interessata
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per i ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
Massime di principio
- Se il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e le parti non eccepiscono immediatamente la mancata assunzione di prove già ammesse, l'eccezione si considera decorsa e la prova viene implicitamente revocata per acquiescenza
- Le censure generiche o meramente reiterative dei fatti già valutati in grado di appello sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Cassazione: i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata
- La non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo; condotte con elevato pericolo per la collettività (es. collisione con autobus, elevato tasso alcolemico) tendono ad escludere la tenuità
- L'alto tasso alcolemico documentato e la presenza di un incidente con altro veicolo di particolare rilievo costituiscono elementi forti a carico della difesa nella valutazione di sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza
- Ricorsi per cassazione mal formulati o che non specificano il vizio di diritto rispetto alla motivazione di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
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