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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18752/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 16/12/2021 che aveva rigettato l'istanza di estinzione del reato presentata da Chiara Spinello ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. Il GIP aveva ritenuto di dover respingere l'istanza perché la ricorrente risultava indagata in procedimenti per reati commessi entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità del patteggiamento (2017, 2019, 2020) e aveva valutato rilevante la presenza di carichi pendenti e notizie di reato, temendo che l'estinzione, una volta dichiarata, non sarebbe stata revocabile anche in caso di successiva condanna irrevocabile per quei reati

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, richiamando e dando continuità all'orientamento più recente (tra cui Sez. 1, n. 28616/2021, Di Chio) secondo cui la commissione di un reato nel termine di cinque anni impedisce l'estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p. solo se la commissione del nuovo reato sia stata accertata con sentenza irrevocabile. Ne consegue che la mera esistenza di notizie di reato, iscrizioni nel registro degli indagati o carichi pendenti non può di per sé determinare il rigetto dell'istanza. La causa impeditiva si realizza soltanto quando esista una condanna divenuta irrevocabile. La Corte ha quindi rinviato il procedimento al GIP di Rovigo per nuovo esame dell'istanza alla luce dei principi enunciati e valutando eventuali condanne sopravvenute passate in giudicato

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    riferimento normativo sulla estinzione del reato dopo applicazione della pena su richiesta delle parti

    La Corte interpreta che la causa impeditiva prevista dall'art. 445, comma 2, opera se nel termine (5 anni per i delitti, 2 per le contravvenzioni) sia stato commesso un nuovo reato; tuttavia, ai fini dell'impedimento, è necessario che la commissione del nuovo reato sia stata accertata con sentenza irrevocabile, non bastando la mera notizia di reato o carichi pendenti

  • art. 27, comma secondo, Cost.

    principio della presunzione di non colpevolezza

    Il principio costituzionale impone che fino a condanna definitiva non si possa ritenere che un soggetto abbia "commesso" il reato; questo fondamento giustifica l'esigenza che l'accertamento della responsabilità sia definitivo per far operare la causa impeditiva

  • art. 335, cod. proc. pen.

    registro degli indagati (notitia criminis / iscrizioni)

    La Corte chiarisce che la mera iscrizione o notitia criminis nel registro ex art. 335 non è sufficiente a impedire l'estinzione: non può sostituirsi all'accertamento giudiziale definitivo

  • art. 163, cod. proc. pen.

    riferimento normativo relativo ai benefici e alle conseguenze processuali

    Richiamato nel ragionamento del GIP circa i possibili benefici che il richiedente potrebbe ottenere in presenza di estinzione precedente; la Corte segnala che tali considerazioni non giustificano il congelamento dell'istanza quando non esiste condanna definitiva

  • art. 99, cod. pen.

    Il GIP aveva tematizzato la possibile ripercussione sull'accertazione di recidiva; la Corte osserva che l'eventualità di evitare la contestazione di recidiva non può essere usata per escludere l'estinzione senza condanna irrevocabile per il reato successivo

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1998

    pronuncia richiamata dalla giurisprudenza e dal GIP

    La Corte costituzionale ha affermato che l'effetto impeditivo non consegue al mero fatto materiale della commissione di un delitto entro il termine, ma richiede l'accertamento della responsabilità con sentenza irrevocabile; la Cassazione aderisce a questa impostazione e la applica alla fattispecie

Massime di principio

  • Per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., la commissione di un nuovo reato entro il termine rilevante (5 anni per i delitti) impedisce l'estinzione solo se la responsabilità per quel nuovo reato è stata accertata con sentenza passata in giudicato
  • La mera esistenza di indagini, iscrizioni al registro degli indagati, notizie di reato o carichi pendenti non costituisce di per sé causa impeditiva dell'estinzione e non legittima il rigetto dell'istanza in mancanza di condanna irrevocabile
  • Il principio di presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) richiede che l'eventuale ostacolo all'estinzione sia fondato su un accertamento definitivo della colpevolezza, non su elementi indiziari o procedimentali non definitivi
  • Il giudice può comunque acquisire certificati del casellario o informazioni utili, ma deve valutare che soltanto una condanna irrevocabile impedisce l'estinzione; se sopravvengono condanne definitive dopo la dichiarazione di estinzione, l'ordinamento non prevede una revoca automatica, perciò non è corretto 'congelare' l'istanza in attesa di eventi incerti
  • In presenza di procedimenti pendenti per fatti commessi nel periodo rilevante, il richiedente può comunque proporre l'istanza e il giudice deve decidere sulla base della situazione di fatto e di eventuali sentenze irrevocabili; se l'istanza è respinta, resta la possibilità di riproporla in caso di successiva assoluzione definitiva

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