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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09898/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore della controricorrente, oltre alla somma di euro 6.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché all’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Tre soggetti, quali garanti di una società debitrice principale, avevano subito un decreto ingiuntivo per oltre 559 mila euro, riferito ai saldi negativi di un conto corrente e di due conti anticipi. L’opposizione al decreto era stata respinta in primo grado; in appello la decisione era stata confermata, con qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia e con ritenuta non provata la dedotta violazione della disciplina antitrust in materia di fideiussioni. I garanti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la qualificazione del contratto e soprattutto avrebbe dichiarato inammissibile la questione di nullità delle fideiussioni per asserita violazione antitrust, nonostante la nullità sarebbe rilevabile d’ufficio; 2) violazione di varie norme civili e dell’art. 2 l. n. 287/1990, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esaminato il modulo fideiussorio e le clausole asseritamente corrispondenti allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, con conseguente nullità totale o parziale della fideiussione e applicabilità dell’art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione del creditore verso il debitore principale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a ottenere un nuovo esame del merito; ha inoltre osservato che i documenti invocati erano stati tardivamente prodotti e che non poteva invocarsi il rilievo officioso della nullità per superare le preclusioni processuali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura in appello deve essere specifica; nel ricorso per cassazione non è sufficiente una doglianza generica o meramente assertiva sulla qualificazione del contratto.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove; la nullità antitrust è stata ritenuta dedotta tardivamente per la prima volta in grado di appello.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità, completezza e localizzazione degli atti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza va censurata in modo adeguato e coerente, indicando quale regola processuale sia stata violata.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità delle censure.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non esaminato nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d’ufficio, ma ciò non consente di superare le preclusioni processuali se la questione è sostenuta con documenti tardivamente prodotti.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato nella prospettazione difensiva dei ricorrenti, senza esame di merito per inammissibilità.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato nella prospettazione difensiva dei ricorrenti, senza esame di merito per inammissibilità.

  • art. 1957 c.c.

    La sua applicazione è stata invocata in relazione alla dedotta invalidità della fideiussione e al mancato esercizio tempestivo delle azioni del creditore, ma la Corte non ha esaminato il punto nel merito.

  • art. 2 L. n. 287 del 1990

    La dedotta violazione della disciplina antitrust sulle fideiussioni è stata ritenuta questione tardiva e non utilmente coltivata in sede di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso è avvenuta in coerenza con la proposta del relatore di inammissibilità, nel procedimento camerale semplificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito speciale previsto dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Essendo la decisione sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le condanne pecuniarie previste per la lite ritenuta meritevole di sanzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla qualificazione del contratto o sulla nullità della sentenza sono formulate in modo generico, senza indicare con precisione quale errore di diritto o quale vizio processuale sia stato commesso.
  • La deduzione della nullità del contratto per violazione della disciplina antitrust non può essere utilizzata per superare le preclusioni processuali quando la questione sia proposta tardivamente in appello e sorretta da documenti non tempestivamente prodotti nel giudizio di merito.
  • Il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità non elimina l’onere della parte di dedurre tempestivamente i fatti e produrre i documenti necessari a fondare la censura.
  • In sede di legittimità non è consentita una richiesta di nuova valutazione del merito sotto la veste formale di violazione di legge; l’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice di merito.
  • L’impugnazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza gravata: la mancata confutazione puntuale delle autonome ragioni della decisione conduce all’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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