Cassazione Penale, Ordinanza n. 23292/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Il primo motivo censurava la qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 c.p., ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre le argomentazioni già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo e il terzo motivo si lamentavano violazione di legge e vizi motivazionali sul diniego della sospensione condizionale della pena e sulla mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio; secondo il ricorrente la valutazione era eccessivamente rigorosa. La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando la personalità dell'imputato, i plurimi procedimenti penali pendenti anche per fatti violenti e l'assenza di riscontri a dedotte prospettive di cambiamento di vita, oltre a ritenere congrua la pena in rapporto al contesto dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per aspecificità, perché meramente riproduttivo dei motivi di appello, e manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, reputando congrua la motivazione sul diniego del beneficio e sulla quantificazione della pena.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di rapina; la Corte richiama la nozione di coordinazione funzionale tra sottrazione della cosa e violenza quale elemento caratterizzante la rapina.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando il ricorso è aspecifico, cioè privo di effettiva correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e limitato alla riproposizione di doglianze già disattese in appello.
La valutazione sulla personalità dell'imputato e sulla prognosi di recidiva può fondarsi su elementi soggettivi e su precedenti giudiziari anche non definitivi, ai fini del giudizio di merito sulla concessione del beneficio e sulla commisurazione della pena.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Nel reato di rapina la motivazione di merito è congrua quando accerti, sulla base delle risultanze processuali, il nesso funzionale tra sottrazione e violenza o minaccia.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se fondato su una prognosi sfavorevole circa la futura commissione di reati, desunta dalla personalità dell'imputato e da elementi concreti, anche non definitivi, relativi ai suoi precedenti giudiziari.
- La valutazione sulla congruità della pena e sulla sua dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e coerente con i criteri legali.
- I precedenti penali pendenti o non definitivi possono essere valorizzati ai fini dell'art. 133 c.p. senza violare la presunzione di innocenza, purché non siano utilizzati per affermare una responsabilità già definitivamente accertata.
Come è indicizzato
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