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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20029/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che confermava la condanna per furto di energia elettrica pluriaggravato (violenza sulle cose, mezzo fraudolento, destinazione a servizio pubblico). Deduceva carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, al bilanciamento tra circostanze aggravanti/attenuanti e alla determinazione della pena, sostenendo che la recidiva doveva essere esclusa per la risalenza temporale e l'inconducenza dei precedenti e che il trattamento sanzionatorio era eccessivo; in corso di causa il difensore ha chiesto inoltre l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. così come modificato dal d.lgs. n.150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale in ordine alla recidiva, osservando che l'onere motivazionale può essere assolto anche con espressioni succinte o implicite purché esplicative e che la condotta contestata, quantificata come pregiudizio significativo al servizio pubblico e con elementi di violenza, giustifica il richiamo ai precedenti. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla determinazione della pena poiché la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; analogamente il confronto fra circostanze è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo arbitrarietà, non riscontrata. Il motivo nuovo relativo alla tenuità del fatto (art. 131-bis) è stato dichiarato inammissibile: il reato è pluriaggravato e la cornice edittale prevede pena minima superiore alla soglia per la causa di non punibilità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non opera se la fattispecie è pluriaggravata con aumenti speciali tali da determinare una pena minima superiore alla soglia prevista per l'applicabilità dell'art. 131-bis; pertanto, reati con plurime aggravanti ad effetto speciale escludono l'applicazione della non punibilità per tenuità.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Fissano i criteri e i parametri per la determinazione della pena; la loro applicazione nella graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in relazione agli elementi ritenuti decisivi; la Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la valutazione di merito svolta entro quei parametri.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma alla Cassa delle ammende in presenza delle cause di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla l. 176/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla l. 15/2022

    Norme che hanno consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare (procedimento scritto) per la Corte di Cassazione, indicando la modalità di trattazione dell'atto.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato la disciplina dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha valutato la novità invocata dal difensore e l'ha ritenuta non applicabile per il caso concreto a causa della cornice edittale e delle aggravanti.

Massime di principio

  • L'accertamento della recidiva può essere motivato anche in modo succinto o implicito purché risulti chiara la valutazione della pregressa condotta e della perdurante inclinazione a delinquere; le critiche meramente formali alla brevità della motivazione sono in genere inammissibili se il contenuto è comunque comprensibile.
  • La determinazione della pena e il confronto fra circostanze aggravanti e attenuanti sono valutazioni di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di illogicità manifesta o arbitrio, non per ricalcolare la congruità della pena entro i limiti consentiti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile quando la fattispecie è soggetta a plurime aggravanti ad effetto speciale che determinano una pena minima superiore ai limiti previsti per la tenuità; dunque, l'esistenza di aggravanti che innalzano la soglia edittale esclude la tenuità.
  • Le impugnazioni che insistono su questioni di bilanciamento tra circostanze devono dimostrare specifici vizi logico-giuridici per essere accolte in sede di legittimità; la mera divergenza di valutazione rispetto al giudice di merito non è sufficiente.
  • In procedimenti trattati in forma cartolare la Corte può decidere sulla base degli atti scritti; la decisione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., talvolta una somma alla Cassa delle ammende.

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