Cassazione Penale, Sentenza n. 10988/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli (20/01/2022) che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (07/12/2020) per il reato di cui all'art. 641 c.p. Il ricorrente deduceva: (i) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con violazione degli artt. 125 co.3 e 192 c.p.p.; (ii) erronea applicazione della recidiva e mancata disapplicazione dell'aumento di pena per difetto di concreti indici di maggior pericolosità sociale; (iii) mancata e insufficiente motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e art. 125 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (primo e terzo motivo) per manifesta infondatezza e questioni non consentite in sede di legittimità, confermando che non è consentita la riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di merito. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla recidiva ritenendolo fondato: la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la valutazione della recidiva e si è limitata a richiamare genericamente il casellario giudiziale senza esaminare i concreti indici di maggiore pericolosità e il rapporto tra precedenti e fatto attuale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo della recidiva e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto; il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile o confermato implicitamente.
Norme richiamate
Norma del reato contestato: la sentenza confermata riguarda la configurazione della truffa in relazione all'attraversamento fraudolento del casello autostradale; il riferimento è meramente fattuale nella motivazione di responsabilità
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione evocati dal ricorrente (violazione di legge e omessa/contraddittoria motivazione); la Corte ha valutato alcuni motivi inammissibili o manifestamente infondati, ma ha ritenuto necessario intervenire sul profilo della recidiva
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione: la Corte ha ritenuto che sulla maggior parte dei punti la motivazione della Corte di appello fosse adeguata, salvo la specifica lacuna sulla recidiva
Richiamato in relazione alle regole probatorie e alla valutazione della querela/denuncia: la Corte di appello ha utilizzato la denuncia-querela anche a fini di prova con il consenso delle parti
Richiamato nel ricorso in relazione alla disapplicazione della recidiva: la Corte di cassazione ha ricordato la necessità di una motivazione concreta per ritenere aumentata la pericolosità sociale
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello ha negato le attenuanti valorizzando la reiterazione della condotta; la Cassazione ha ritenuto il motivo relativo alle attenuanti inammissibile per questioni di merito
Richiamato dalla giurisprudenza citata: criterio per la valutazione della recidiva e dell'influenza dei precedenti sulla commissione del reato attuale; la Corte ha richiamato l'obbligo dell'esame concreto del rapporto tra precedenti e fatto 'sub iudice'
Massime di principio
- La Corte di cassazione non procede a una riconsiderazione dei fatti o delle valutazioni di merito: le doglianze che si limitano a contestare valutazioni probatorie o di ponderazione delle prove sono in genere inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità
- La recidiva, intesa come indice di maggiore pericolosità sociale, richiede una motivazione specifica e concreta: il giudice deve esaminare il rapporto tra precedenti e reato attuale sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è sufficiente richiamare il solo casellario giudiziale
- Se la motivazione della Corte di merito è carente su un punto ben specificato e rilevante (es. qualificazione della recidiva), la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e disporre il rinvio per il nuovo esame, lasciando intatte le restanti valutazioni adeguatamente motivate
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione adeguata se vengono negate: tuttavia le questioni meramente valutative circa la loro riconoscibilità sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione di merito è ritenuta complessivamente logica e non contraddittoria
- In fase d'appello il ricorrente deve articolare motivi specifici e ben circostanziati per costituire obbligo di risposta da parte del giudice: la specificità del motivo pone l'onere motivazionale aggiuntivo sul giudice del rinvio
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