Cassazione Penale, Sentenza n. 11595/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per abusi edilizi (artt. 81 cpv. c.p., 44 d.P.R. 6/6/2001, n. 380 e lett. c) della stessa norma). Il ricorrente deduce: (i) mancata assunzione di prova decisiva (rifiuto di acquisire una relazione peritale redatta dal geometra Lando Piadena, richiamando art. 234 e 237 c.p.p.); (ii) insufficiente o mancata motivazione riguardo all'asserita anteriore costruzione del portico (1940) e alla sua non imputabilità al Marchesi; (iii) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per cessazione dell'illecito), poiché molte strutture sarebbero smontabili, precariche, demolite o in corso di rimozione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni essenziali: (1) il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha confrontato specificamente la motivazione della Corte d'appello; la consulenza invocata non poteva essere veicolata come "documento proveniente dall'imputato" ai sensi dell'art. 237 c.p.p. quando si tratta di una consulenza tecnica di parte (la via corretta sarebbe stata l'audizione del consulente o la produzione ai sensi dell'art. 190 c.p.p.); non è stato dimostrato in che modo la produzione della relazione avrebbe sicuramente determinato un diverso esito, come richiesto dall'art. 606 co.1 lett. d) c.p.p.; (2) sulla responsabilità, la Corte d'appello ha adeguatamente valutato la prova: Marchesi divenne proprietario dell'area nel 1978 e le opere erano state successivamente ampliate; la domanda di sanatoria del 20/11/2019 rafforza l'indizio di responsabilità; il ricorrente non ha adeguatamente contestato la motivazione di merito in sede di legittimità; (3) quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte d'appello ha correttamente escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in ragione della offensività degli abusi (numero di opere e presenza di vincolo monumentale), e le contestazioni del ricorrente erano valutazioni di merito improprie in cassazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Regola la produzione dei documenti; la Corte ha ritenuto che la consulenza tecnica di parte non fosse un "documento proveniente dall'imputato" ai sensi dell'art. 237 c.p.p., pertanto non poteva essere acquisita con quella via senza rispettare le regole sulla prova peritale di parte
Definisce il concetto di "documento proveniente dall'imputato"; la Corte ha interpretato la norma nel senso che rientrano in tale definizione soltanto i documenti di cui l'imputato è autore o che riguardano specificamente la sua persona, non qualsiasi scritto prodotto dall'imputato
Indica la possibilità di acquisire consulenze e audire consulenti di parte; la Corte ha osservato che la difesa avrebbe dovuto chiedere l'audizione del proprio consulente o la produzione formale dello scritto secondo questa norma
Stabilisce che la cassazione può censurare la mancata assunzione di una prova decisiva solo se il ricorrente dimostra che l'esperimento avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato il carattere decisivo della consulenza invocata
Causa di esclusione della punibilità per cessazione dell'azione illecita mediante eliminazione dell'opera abusiva; la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità valutando l'elevata offensività degli abusi, il numero delle opere e la presenza di vincoli di tutela, e la Cassazione ha ritenuto insindacabile questo apprezzamento di merito in sede di legittimità
Regola le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione all'onere delle spese, la Corte ha rilevato che non sussisteva colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto l'onere delle spese e il versamento stabilito
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 36874/2017 Romeo; Sez. 4, n. 6783/2014 Di Meglio; Sez. 3, n. 27581/2010 M.)
Precedenti richiamati per delimitare il concetto di documento "proveniente dall'imputato" e per chiarire i requisiti della prova decisiva in cassazione; la Corte si è conformata a tali orientamenti
Massime di principio
- In cassazione è indispensabile confrontare puntualmente la propria doglianza con la motivazione della sentenza impugnata: l'assenza di un confronto specifico rende il motivo inammissibile
- Una consulenza tecnica di parte non può essere acquisita automaticamente come "documento proveniente dall'imputato" ai sensi dell'art. 237 c.p.p.; per introdurla nel processo la difesa deve utilizzare gli strumenti previsti (audizione del consulente, produzione ai sensi dell'art. 190 c.p.p.)
- Per qualificare una prova come "decisiva" ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. d) c.p.p. occorre dimostrare concretamente che la sua acquisizione avrebbe sicuramente determinato un diverso esito del giudizio
- La valutazione della offensività dell'abuso edilizio, il numero delle opere e la presenza di vincoli costituiscono elementi di merito che la Corte di legittimità non riesamina se adeguatamente motivati in appello
- La presentazione di istanze amministrative (es. domanda di sanatoria) può costituire elemento-indizio rilevante sulla disponibilità e responsabilità per opere edilizie
- In sede di cassazione non è consentito riproporre valutazioni di merito già discusse in grado di merito se non si indicano vizi specifici di diritto o errori di valutazione che possano integrare i limiti di sindacabilità consentiti
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