Cassazione Penale, Sentenza n. 28377/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti sulla base della presunzione di superamento del limite reddituale prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 (per precedenti penali ostativi). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'irragionevolezza della presunzione fondata su fatti risalenti (condanna trentennale) e invocando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dell'evoluzione della normativa sugli stupefacenti (differenziazione tra droghe leggere e pesanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, sia di natura relativa e dunque ammetta prova contraria, ma che incombe sul richiedente l'onere di allegare concreti elementi di fatto idonei a dimostrare lo stato di non abbienza; nel caso di specie il ricorrente si era limitato ad una autocertificazione senza fornire elementi concreti volti a vincere la presunzione. La Corte ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata conteneva motivazione e richiamo alla storia criminale del soggetto, e che le modifiche normative invocate non imponevano diversa interpretazione della norma applicata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002 - art. 76, comma 4-bis
La norma istituisce una presunzione relativa di superamento del limite reddituale a fronte di precedenti ostativi; la Corte conferma che la presunzione è relativa e ammette prova contraria, ma grava sul richiedente l'onere di allegare elementi concreti per confutarla.
Disciplina l'opposizione al decreto che rigetta l'ammissione al gratuito patrocinio; l'ordinanza che decide l'opposizione è impugnabile in Cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluto difetto di motivazione.
d.P.R. n. 309/1990 - art. 73 (comma 1 e comma 4) e art. 80
Riferimento alle fattispecie di reato in materia di stupefacenti (distinzione fra droghe leggere e pesanti evocata dal ricorrente); la Corte osserva che la parificazione delle fattispecie e successive modifiche normative non sono state recepite nell'art. 76, comma 4-bis e non incidono automaticamente sulla presunzione applicata.
d.l. n. 92/2008, conv. in l. n. 125/2008
Intervento normativo che ha inciso su art. 76 d.P.R. 115/2002 (introduzione della previsione poi qualificata come presunzione relativa).
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2010
Giurisprudenza citata per affermare che la presunzione prevista è relativa e che la prova contraria è ammessa; la Corte richiama anche la vicenda di illegittimità costituzionale collegata ad altre disposizioni citate nelle deduzioni sulla disciplina degli stupefacenti.
d.P.R. n. 115/2002 - art. 96, comma 3
Secondo la Corte il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti d'ufficio sulle condizioni economico-patrimoniali dell'istante quando sussiste la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis e il richiedente non ha allegato elementi idonei a superarla.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della causa di inammissibilità e alla condanna alla somma per la Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere l'assenza di colpa del ricorrente in ordine all'inammissibilità.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 è relativa: è ammessa la prova contraria ma l'onere probatorio incombe sul richiedente del patrocinio a spese dello Stato.
- Per superare la presunzione non è sufficiente una semplice autocertificazione; bisogna allegare elementi concreti e documentali (es. attestazioni ISEE, documenti bancari, buste paga, dichiarazioni fiscali, contratti) che consentano di valutare in modo chiaro la situazione economica.
- Il giudice non è obbligato a compiere indagini d'ufficio sulle condizioni patrimoniali del richiedente se questi non fornisce elementi idonei a superare la presunzione.
- L'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 in Cassazione è limitata ai motivi di diritto; il sindacato sul merito della valutazione dei fatti (motivazione) è generalmente precluso salvo assenza assoluta di motivazione.
- Il fatto che una condanna sia datata non esclude automaticamente la possibilità che costituisca elemento rilevante per la presunzione; la sua incidenza va valutata in relazione all'insieme della storia criminale e degli altri elementi presenti.
- Le modifiche legislative o interventi della Corte costituzionale sulla disciplina degli stupefacenti non comportano automaticamente la reinterpretazione della presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis, salvo che il legislatore non abbia specificamente adeguato la norma.
- Strategia pratica: chi chiede il patrocinio dopo precedenti ostativi dovrebbe produrre documentazione economica aggiornata e dettagliata e, se si intende contestare la qualificazione del reato ex art. 73, fornire chiari riferimenti normativi e fatti nuovi che giustifichino un diverso trattamento.
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