Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29775/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano gli avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha imputato per trasparenza ai soli soci superstiti l'intero maggior reddito societario 2006, ritenendo che il terzo socio, Mauro Manetti, fosse già estromesso dalla compagine sociale. I ricorrenti censurano la decisione della C.t.r. che aveva ritenuto l'efficacia immediata della delibera di esclusione, sostenendo invece che, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la delibera produce effetti solo dopo trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso; deducono altresì violazioni di norme di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363, 1367 c.c.) e della disciplina fiscale (art. 5 T.U.I.R.) circa l'imputazione degli utili e dei redditi delle società di persone.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i ricorsi, ha cassato le sentenze della C.t.r. Piemonte che avevano ritenuto l'esclusione efficace immediatamente, e ha rinviato alla Corte territoriale per il riesame. La Corte ha statuito che l'art. 2287 c.c. dispone che la delibera di esclusione produce i suoi effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso (termine che vale sia per la produzione dell'effetto costitutivo sia per la decadenza dall'impugnazione), perciò il socio escluso era ancora componente della compagine al 31/12/2006 e l'imputazione integrale ai soli superstiti non era corretta. Spese regolate in sede di merito dopo il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2287 cod. civ.

    La delibera di esclusione del socio produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione al socio escluso; il termine di trenta giorni rileva sia per la produzione dell'effetto costitutivo dell'esclusione sia per il termine per proporre opposizione; una clausola assembleare che dichiari efficacia immediata non può derogare a questa disciplina.

  • art. 5 T.U.I.R.

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota e, ai fini fiscali, occorre individuare la compagine sociale al momento dell'approvazione del rendiconto, sicché i redditi (anche extra-bilancio) si imputano ai soggetti che sono soci alla data di chiusura/approvazione del rendiconto.

  • art. 1362 cod. civ.

    Norma richiamata dai ricorrenti come criterio di interpretazione contrattuale; la Corte tuttavia rileva che i criteri generali di interpretazione non possono derogare alla disposizione speciale e imperativa dell'art. 2287 c.c.

  • art. 1363 cod. civ.

    Richiamato in tema di interpretazione del negozio; la Corte osserva che l'applicazione di tali criteri non consente di elidere l'effetto dilatorio stabilito dall'art. 2287 c.c.

  • art. 1367 cod. civ.

    Richiamato in rapporto all'interpretazione della volontà delle parti; la Corte ritiene comunque prevalente la norma speciale su eventuali dichiarazioni assembleari che intendano anticipare l'efficacia dell'esclusione.

  • art. 1334 cod. civ.

    Citato a fronte della teoria negoziale della delibera assembleare; la Corte afferma che, anche adottando tale teoria, l'art. 2287 c.c. opera come lex specialis posticipando l'efficacia dell'atto rispetto alla comunicazione.

Massime di principio

  • Per le società di persone i redditi (anche extra-contabili) si imputano ai soci risultanti alla data di approvazione del rendiconto: non è possibile frazionare l'imputazione in relazione al periodo di effettiva permanenza nel corso dell'esercizio.
  • La delibera di esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2287 c.c., produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso; tale termine incide sia sull'efficacia costitutiva dell'esclusione sia sulla decadenza dall'impugnazione.
  • Una clausola assembleare che dichiari efficacia immediata dell'esclusione non può derogare alla disciplina imperativa dell'art. 2287 c.c.; la volontà delle parti non prevale sulla norma speciale.
  • In dispute fiscali relative all'imputazione per trasparenza è essenziale verificare la data di comunicazione della delibera di esclusione e la composizione della compagine sociale alla data di chiusura/approvazione del rendiconto.
  • L'Ufficio non può imputare redditi ai soci usciti nel corso dell'esercizio se l'esclusione non ha prodotto effetto prima della chiusura dell'esercizio secondo la disciplina civilistica; occorre sempre valutare la corrispondenza tra efficacia civilistica dell'esclusione e rilevanza fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.