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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17742/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Velletri del 22/10/2020 che, preso atto dell'emissione di un decreto penale di condanna (non notificato) del 10/10/2014, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato a Mancini (fatto del 22/12/2012). Il ricorrente ha sostenuto che il termine di prescrizione non era ancora decorso, in quanto il reato va considerato come furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, con conseguente termine ordinario di prescrizione di dodici anni e mezzo ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che il giudice di merito non aveva indicato la natura del fatto attribuito a Mancini e che, quindi, il reato deve essere considerato nella formulazione contestata (furto pluriaggravato, art. 625 ultimo comma). Poiché il termine di prescrizione ordinario per quella fattispecie è di 12,5 anni e la data del fatto è il 22/12/2012, alla data della decisione la prescrizione non era ancora maturata. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal G.I.P. nell'atto impugnato per dichiarare il non doversi procedere per prescrizione; consente al giudice, in presenza delle condizioni previste, di non procedere quando è intervenuta la prescrizione.

  • art. 624 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di reato (furto) come contestata nel decreto penale di condanna; va interpretato congiuntamente alle aggravanti richiamate.

  • art. 625 cod. pen., primo comma, n. 2 e ultimo comma

    L'art. 625 disciplina le circostanze aggravanti del furto; il riferimento all'ultimo comma ha portato la Corte a qualificare il fatto come furto pluriaggravato, con aumento della pena e conseguente maggior durata del termine di prescrizione.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    Indica una specifica circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; contribuisce alla qualificazione del reato come pluriaggravato.

  • art. 157 cod. pen., primo comma

    Stabilisce i termini ordinari di prescrizione in relazione alla pena edittale; applicato dalla Corte per determinare il termine di 12,5 anni per il reato così qualificato.

  • art. 161 cod. pen., secondo comma

    Regola il computo della prescrizione e la sua durata in relazione alle pene; utilizzato per confermare che, alla data odierna, il termine di prescrizione non era ancora decorso per il reato contestato.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito non chiarisce la natura precisa del fatto attribuito, ai fini della prescrizione va considerata la formulazione contestata nell'originario atto accusatorio.
  • La qualificazione del reato come pluriaggravato aumenta la pena edittale e può estendere significativamente il termine di prescrizione; va quindi valutata con attenzione quando si calcola la decorrenza della prescrizione.
  • Un decreto penale di condanna non notificato non determina automaticamente la prescrizione: occorre verificare il termine di prescrizione applicabile in base alla esatta qualificazione del reato e al tempus commissi delicti.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio una decisione che abbia errato nel valutare la decorrenza della prescrizione quando sia possibile determinare immediatamente, in diritto e in fatto, la corretta statuizione (es.: qualificazione del reato e calcolo del termine).
  • Per il calcolo della prescrizione è determinante la data del fatto (tempus commissi delicti) e l'esatta applicazione delle norme sugli illeciti e sulle aggravanti; quindi la valutazione delle aggravanti incide direttamente sulla durata della prescrizione.

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